Sentenza del 06/03/2015 n. 4566 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Principi comuni alle leggi di condono - Rimborso di somme versate dal contribuente - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di IRAP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP relativa all'anno 1993, sostenendo l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. La CTR Lazio aveva accolto la domanda ritenendo provata tale assenza. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 7 della legge n. 289/2002, poiché il contribuente aveva presentato un'istanza di definizione automatica e ciò avrebbe precluso il rimborso; dall'altro, l'omessa motivazione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che la presentazione dell'istanza di condono, compresa la definizione automatica prevista dall'art. 7 della legge n. 289/2002, preclude il rimborso delle somme relative alle annualità definite, anche quando il contribuente sostenga l'inesistenza del presupposto dell'IRAP. Il condono determina infatti un nuovo titolo giuridico e una definizione transattiva delle pretese, con rinuncia sia alle ulteriori pretese del Fisco sia alle richieste di rimborso del contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione automatica opera sull'intera imposta relativa all'annualità interessata, non sui singoli accertamenti, e impedisce successive richieste di rimborso per le somme versate in relazione a tale annualità.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 289/2002.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omessa motivazione della CTR su un fatto controverso e decisivo, ossia la concreta insussistenza dell'autonoma organizzazione.
Principio giurisprudenziale di Cass. n. 20741/2006
"non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente"
L'adesione volontaria al condono crea un nuovo titolo giuridico e definisce le contrapposte pretese, impedendo sia ulteriori pretese fiscali sia richieste di rimborso del contribuente.
Principio giurisprudenziale di Cass. n. 3682/2007
"preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata"
Il contribuente deve scegliere tra la contestazione ordinaria dell'imposta e il condono; non può aderire alla definizione agevolata e poi chiedere il rimborso sostenendo l'assenza del presupposto impositivo, anche con riferimento all'IRAP.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di condono o definizione agevolata, una volta perfezionata, normalmente preclude il rimborso delle somme versate per le annualità interessate.
- Il divieto di rimborso opera anche quando il contribuente sostenga che l'imposta non fosse dovuta per mancanza del presupposto impositivo.
- Condono e contenzioso ordinario sono, in linea generale, alternative non cumulabili: il contribuente deve scegliere se contestare l'imposta oppure definire la posizione pagando quanto previsto dalla procedura agevolata.
- La definizione automatica riferita a un'annualità produce effetti sull'intera imposta oggetto della definizione, non soltanto su singoli atti o accertamenti.
- Una decisione giudiziale sull'assenza di autonoma organizzazione deve indicare gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione; una motivazione meramente assertiva può essere cassata per insufficienza o apparenza.
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