Sentenza del 20/01/2021 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Ricorso proposto da una Onlus - Esenzione dal contributo unificato - Non spetta - Ratio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto: alla Onlus non è stata riconosciuta l'esenzione dal contributo unificato. La sentenza ha precisato che le agevolazioni tributarie qui in esame richiedono una lettura restrittiva e un giudizio di meritevolezza in relazione all'oggetto del procedimento, e non possono fondarsi esclusivamente sulla qualifica del soggetto (Onlus).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Onlus sosteneva di essere esente dal contributo unificato in base al combinato disposto dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 27‑bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972, interpretando il termine "atti" in senso esteso anche agli atti processuali. Il giudice ha ritenuto che tale interpretazione non possa essere accolta: il termine "atti" deve essere inteso in senso restrittivo come riferito agli atti amministrativi e non ai procedimenti processuali, e l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.P.R. 115/2002 è giustificabile solo in base a criteri di meritevolezza collegati alla solidarietà sociale e all'oggetto del giudizio, non alla sola qualità soggettiva del ricorrente (Onlus), alla luce dei principi costituzionali di parità di trattamento e delle esigenze comunitarie di non discriminazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 10
L'art. 10 consente esenzioni dal contributo unificato solo laddove sussista un criterio di meritevolezza collegato alla solidarietà sociale e all'oggetto del procedimento; non legittima un'esenzione automatica per la mera qualifica soggettiva (es. Onlus).
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 248
Norma richiamata nel contesto; interpretata unitariamente con l'art.10 in senso restrittivo circa l'ambito delle agevolazioni previste dal T.U. Spese di Giustizia.
d.P.R. n. 642 del 1972, art. 27 bis
La voce di esenzione nella tabella B va letta con riferimento agli "atti" amministrativi; non si estende automaticamente agli atti processuali, impedendo così di riconoscere l'esenzione alle controversie giudiziali promosse dalla Onlus.
Massime di principio
- La qualifica soggettiva (es. Onlus) non garantisce automaticamente esenzioni fiscali o contributive in sede processuale: le agevolazioni richiedono di norma una valutazione di meritevolezza rispetto all'oggetto del procedimento.
- Il termine "atti" nelle tabelle di esenzione va interpretato restrittivamente e, se il testo o la ratio non lo indicano diversamente, si riferisce ad atti amministrativi e non ai procedimenti giudiziari.
- Per ottenere l'esenzione dal contributo unificato è necessario documentare il nesso tra l'oggetto del giudizio e la finalità di solidarietà sociale o pubblica che giustifica l'agevolazione; non è sufficiente la sola appartenenza a una categoria protetta (es. Onlus).
- Principi costituzionali di parità di trattamento e norme UE di non discriminazione limitano la possibilità di riconoscere esenzioni basate unicamente sulla qualità soggettiva del ricorrente.
- In casi analoghi il ricorrente dovrebbe predisporre prova specifica della meritevolezza sociale dell'azione giudiziaria e argomentare il collegamento diretto tra l'esenzione richiesta e l'oggetto concreto della controversia; altrimenti la richiesta sarà probabilmente respinta.
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