Sentenza del 11/06/2019 n. 5198 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 260/2019 Processo tributario - Ricorso per Cassazione e ricorso per revocazione - autonomia dei giudizi - coesistenza -Fondamento della revocazione - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserita mancanza di motivi specifici. Ha sostenuto che tale decisione fosse frutto di una svista, poiché nell'atto di appello i motivi sarebbero stati analiticamente indicati. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità della revocazione, sia perché era già pendente un ricorso per Cassazione, sia perché il vizio denunciato non costituiva errore di fatto revocatorio.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile, in astratto, la proposizione parallela del ricorso per revocazione e del ricorso per Cassazione, trattandosi di giudizi autonomi e fondati su presupposti differenti. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, perché la sentenza impugnata non risultava fondata su una mera svista nella lettura dell'appello, bensì su una valutazione giuridica e complessiva secondo cui i motivi non erano sufficientemente specifici e si limitavano a riproporre le censure del primo grado. Eventuali errori nella valutazione dell'atto avrebbero dovuto essere fatti valere con ricorso per Cassazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo quando la decisione dipende da una falsa percezione immediatamente rilevabile, relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo risultante dagli atti, purché tale fatto non sia stato oggetto di effettiva contestazione e pronuncia.
Art. 398, comma 4, c.p.c.
sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione
La norma conferma la possibilità che ricorso per revocazione e ricorso per Cassazione siano proposti contemporaneamente, prevedendo strumenti di coordinamento e sospensione tra i due giudizi.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia è generalmente censurabile con ricorso per Cassazione quando integra un vizio processuale.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
L'erronea valutazione delle risultanze processuali o della motivazione della sentenza costituisce, ove ne ricorrano i presupposti, un vizio da far valere in Cassazione e non un errore di fatto revocatorio.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
È stata richiamata dal contribuente per contestare la legittimità dell'accertamento induttivo, ma la decisione sulla revocazione non ha definito nel merito tale censura.
Massime di principio
- Revocazione e ricorso per Cassazione possono coesistere: la proposizione di uno non rende automaticamente inammissibile l'altro, perché hanno presupposti e funzioni differenti.
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale e richiede una svista percettiva evidente e immediatamente verificabile dagli atti; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dell'interpretazione dell'atto.
- Se il giudice ha esaminato il contenuto dell'impugnazione e lo ha ritenuto insufficiente, generico o non specifico, si tratta normalmente di una valutazione giuridica o interpretativa, censurabile in Cassazione e non mediante revocazione.
- L'omessa pronuncia può essere qualificata come errore revocatorio soltanto quando dalla sentenza risulti chiaramente che l'omissione deriva da una semplice svista materiale; in assenza di tale evidenza, il rimedio ordinario è il ricorso per Cassazione.
- Nel giudizio tributario d'appello non è sufficiente ripetere le contestazioni già formulate in primo grado: occorre indicare puntualmente gli errori della sentenza impugnata e le modifiche richieste.
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