Sentenza n. 266/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e differimento dell'accesso documentale, successivamente reiterati dopo il riesame disposto in sede cautelare
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 27 marzo 2026, adottato in relazione all'istanza di accesso presentata il 12 marzo 2026, chiedendone l'annullamento e la condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei documenti, anche in via cautelare. A seguito del decreto cautelare del TAR del 14 aprile 2026, l'Amministrazione ha adottato un ulteriore provvedimento di diniego e differimento in data 17 aprile 2026, impugnato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha esibito la documentazione richiesta; la ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva integralmente esibito la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul merito della legittimità dei provvedimenti di diniego e differimento, essendo venuto meno l'interesse alla decisione per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva. Le spese di lite sono state compensate, anche tenuto conto della richiesta della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria conforme alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diniego o il differimento dell'accesso documentale, l'Amministrazione esibisce integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'esibizione sopravvenuta dei documenti richiesti soddisfa la pretesa ostensiva e rende non necessaria la pronuncia sulla legittimità originaria del diniego o del differimento impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'ostensione sopravvenuta, le spese di lite possono essere compensate quando sussistono giusti motivi, anche in considerazione della richiesta della parte ricorrente.
Come è indicizzato
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