Cassazione Civile, Ordinanza n. 06384/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, poi parzialmente annullato in autotutela dall'Ufficio durante il precedente giudizio di merito. Successivamente, l'agente della riscossione notificava alla società una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e poi una nuova intimazione di pagamento, entrambe fondate sulla cartella di pagamento che richiamava il medesimo avviso di accertamento già annullato. La società otteneva in separati giudizi l'annullamento della cartella, dell'intimazione e di una ulteriore comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e quindi proponeva ricorso per ottemperanza della sentenza definitiva n. 6127/2016, chiedendo l'esecuzione del giudicato. La CTP rigettava il ricorso per ottemperanza; la società ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe deciso in contrasto con i limiti del procedimento e con gli effetti del giudicato, nonché oltre i limiti del petitum, pronunciandosi sull'illegittimità della pretesa tributaria con autonoma ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza tributaria non può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una sentenza che si limiti ad annullare l'atto impugnato, quando tale pronuncia sia autoesecutiva. Nel caso concreto, la sentenza oggetto di ottemperanza aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo e quindi non richiedeva alcuna ulteriore attività esecutiva sostitutiva dell'amministrazione; perciò la domanda di ottemperanza era in realtà inammissibile. La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., mantenendo fermo il dispositivo di rigetto, e ha compensato le spese per la condotta defatigatoria dell'amministrazione e per la sostanziale correzione della motivazione.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
delimita il giudizio di ottemperanza ai confini del giudicato e consente solo di precisare ed eseguire gli obblighi già contenuti nella sentenza, senza attribuire diritti nuovi o ulteriori
art. 2909 c.c.
richiamato per gli effetti sostanziali del giudicato, che vincolano le parti nei limiti della decisione definitiva
art. 324 c.p.c.
richiamato per la definitività del giudicato formale della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per il limite del corrispondente tra chiesto e pronunciato, asseritamente violato dal giudice di merito
art. 384, comma 4, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può solo individuare e rendere effettivi gli obblighi già risultanti dal giudicato, senza ampliare il contenuto della decisione con nuove statuizioni o diritti non riconosciuti dalla sentenza da eseguire.
- Una sentenza che si limiti ad annullare l'atto impugnato è normalmente autoesecutiva e non necessita di ottemperanza, salvo che residuino specifici obblighi esecutivi non ancora attuati.
- Se il giudice di merito rigetta la domanda di ottemperanza per ragioni non perfettamente corrette ma il risultato è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione mantenendo fermo il dispositivo.
- L'ottemperanza non può essere usata per rimettere in discussione la pretesa tributaria o per ottenere una nuova valutazione dell'atto impositivo già definitivamente annullato.
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