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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. 228 dell’8.7.2025 (pubblicata nel BUR del 16.7.2025), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria, Verifica degli obiettivi, Innovazione e Qualità della Regione Basilicata ha approvato il Tariffario Transitorio Regionale, avente durata annuale comunque prorogabile, nelle more e fino all’aggiudicazione delle procedure di gara in forma centralizzata ad opera della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, facendo salve le gare già aggiudicate ed ancora attive, stabilendo le tariffe massime di acquisito dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2°, intitolato “Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato”, e 2b, intitolato “Ausili di serie pronti per l’uso”, dell’Allegato 5, intitolato “Ausili su misura”, al DPCM del 12.1.2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Assistenziale di Assistenza ex art. 1, comma 7, D.Lg.vo n. 502/1992, che non sono stati tariffati a livello nazionale;

Giustizia amministrativa202500404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di approvazione del Tariffario Transitorio Regionale per dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione regionale che fissava, in via transitoria e nelle more delle gare centralizzate, le tariffe massime di acquisto dei dispositivi protesici e degli ausili non tariffati a livello nazionale. Hanno dedotto: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del contraddittorio procedimentale per l'omessa consultazione delle parti sociali e professionali coinvolte, compresa la federazione ricorrente che aveva chiesto di essere convocata; violazione dell'art. 32, comma 1, Cost., poiché le tariffe sarebbero state incongrue, insostenibili e inidonee a garantire prestazioni appropriate e sicure, oltre che eccessivamente lesive degli operatori economici; ulteriore difetto di motivazione per la mancata tariffazione di circa la metà dei dispositivi, giustificata con un generico riferimento a gare già aggiudicate e ancora attive. In sede cautelare il TAR aveva rilevato l'assenza di verbali o di altra documentazione idonea a ricostruire i criteri utilizzati per la determinazione delle singole tariffe, nonché rilevanti scostamenti rispetto alle tariffe precedenti della Regione Basilicata e a quelle di altre Regioni.

La decisione

Dopo la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto, la Regione Basilicata ha adottato una nuova determinazione con cui ha revocato il Tariffario Transitorio Regionale impugnato. Poiché l'atto contestato è stato rimosso e le parti hanno chiesto concordemente la definizione del giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare definitivamente nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, con condanna della Regione al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta revoca dell'atto impugnato, unitamente alla richiesta delle parti, ha reso non più attuale la controversia e imposto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 32, comma 1, Cost.

    diritto della tutela della salute

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della contestata adeguatezza delle tariffe, senza essere oggetto di decisione definitiva nel merito.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza

    Richiamato quale base normativa del DPCM relativo ai livelli essenziali di assistenza e agli elenchi dei dispositivi protesici, senza una valutazione definitiva della legittimità tariffaria.

Massime di principio

  • La revoca sopravvenuta dell'atto amministrativo impugnato, quando elimina integralmente l'oggetto della controversia e le parti non hanno più interesse alla decisione, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La determinazione di tariffe amministrative richiede un'istruttoria idonea a rendere ricostruibili i criteri utilizzati per la fissazione dei singoli importi; l'assenza di verbali o di altra documentazione del percorso valutativo può integrare un vizio di istruttoria e motivazione.
  • In presenza di rilevanti scostamenti tra le nuove tariffe, quelle previgenti e i valori utilizzati come parametro comparativo, l'amministrazione deve esplicitare le ragioni della scelta dei singoli importi, così da consentire il controllo sulla loro congruità.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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