Sentenza del 15/09/2016 n. 4687 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Divieto di formulazione nuova domanda - Violazione art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la presunta violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, che vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello nel processo tributario. La questione consiste nello stabilire se tale divieto impedisca anche di introdurre o riesaminare fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche poste a fondamento della domanda originaria.
La decisione
La sentenza chiarisce che il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, cioè quelle ragioni che il giudice non può esaminare se non sono state specificamente dedotte dalla parte. Il divieto non si estende invece ai fatti, alle prove e alle argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda già proposta, che il giudice d'appello deve riesaminare quando la decisione di primo grado viene impugnata. Dal solo testo fornito non è possibile individuare con certezza l'esito concreto del giudizio né stabilire quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Art. 345 cod. proc. civ.
Divieto di nuove eccezioni in appello
La norma, introdotta nel giudizio ordinario con la legge n. 353/1990, limita il divieto alle eccezioni in senso stretto e non impedisce il riesame dei fatti e delle argomentazioni già rilevanti per la domanda.
Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Divieto di nuove eccezioni in appello
Nel processo tributario vieta la proposizione di nuove eccezioni in senso proprio, ma non impedisce al giudice d'appello di esaminare nuovamente fatti, prove e argomentazioni giuridiche collegati alla domanda originaria.
Legge 26 novembre 1990, n. 353
Ha introdotto nel giudizio civile ordinario la disciplina del divieto di nuove eccezioni in appello mediante la riforma dell'art. 345 cod. proc. civ.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto, ossia nuove ragioni difensive che richiedono una specifica allegazione della parte per poter essere esaminate dal giudice.
- Il divieto non impedisce di sviluppare o precisare fatti, prove e argomentazioni giuridiche già collegati alla domanda originaria.
- Il giudice d'appello deve riesaminare la domanda già proposta, valutando nuovamente i fatti rilevanti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche, nei limiti dei motivi di impugnazione.
- Per distinguere una nuova eccezione da una semplice argomentazione difensiva occorre verificare se si introduce una causa autonoma di rigetto della domanda oppure se si approfondiscono elementi già compresi nella controversia originaria.
- La qualificazione formale data dalle parti non è decisiva: ciò che conta è il contenuto sostanziale della deduzione e la sua funzione nel processo.
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