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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19643/2020 del 21/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. dell'Umbria che aveva dichiarato decaduta la società dal diritto al rimborso delle maggiori accise versate in acconto ritenendo come dies a quo della decadenza biennale la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2006 (12 febbraio 2007) e quindi la tardività dell'istanza di rimborso presentata il 12 febbraio 2010. La questione principale riguarda la decorrenza del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 in rapporto a versamenti in acconto che hanno poi dato luogo a un saldo creditorio certificato con la successiva dichiarazione annuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale di IDROENERGIA e ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della contribuente: ha ritenuto che il dies a quo della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 debba essere individuato nella data di presentazione della dichiarazione annuale che ha determinato il saldo creditorio (in concreto la dichiarazione relativa all'anno 2008 presentata nel marzo 2009) e non nella precedente dichiarazione del 2006. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure dell'Agenzia relative all'inammissibilità dell'istanza per mancata comunicazione ad altro ufficio tributario, per essere state sollevate tardivamente e non trascritte nei termini richiesti; ha compensato integralmente le spese di lite per le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    Il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle accise decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale che cristallizza il saldo creditorio; pertanto, quando i versamenti in acconto risultano maggiori e si formi un credito, il dies a quo è la presentazione dell'ultima dichiarazione che determina il saldo, non le singole rate di acconto.

  • art. 26, comma 8, d.lgs. n. 504/1995

    Le rate mensili di acconto sono modalità di adempimento frazionato di un unico debito e non autonomi autonomi debiti; dunque i versamenti in acconto si sommano e il conguaglio determina il saldo finale.

  • art. 29, L. n. 248/1990

    Richiamata dall'Agenzia in tema di presunta inammissibilità dell'istanza per mancata comunicazione preventiva ad altro ufficio, ma la Corte ha ritenuto la questione sollevata tardivamente in appello e non decisiva; pertanto non è stata accolta l'eccezione in mancanza di regolare tempestiva e completa proposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia può essere rilevato in cassazione solo se l'eccezione era stata formulata inequivocabilmente in giudizio e viene riportata nel ricorso nei termini esatti con indicazione degli atti; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza dell'Agenzia perché sollevata tardivamente e non adeguatamente trascritta nel ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella doglianza sull'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che l'eccezione non sia stata formulata nei termini richiesti e quindi non rilevante ai fini dell'omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Norme richiamate come parametri di cassazione per violazione di legge e omissione di pronuncia; la Corte ha valutato i motivi principali sotto l'aspetto della corretta interpretazione della normativa fiscale (art. 14 e art. 26 d.lgs. 504/1995) e ha escluso l'ammissibilità di censure processuali sollevate tardivamente.

  • art. 56, d.lgs. n. 504/1995

    Rilevato dalla parte ricorrente ma valutato nel contesto della normativa organica sulle accise; la decisione si fonda sulla interpretazione complessiva delle norme che regolano il pagamento in acconto e il conguaglio.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato la propria precedente decisione (Cass. Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261) quale precedente specifico ai sensi di questa disposizione per avvalorare l'interpretazione sul dies a quo della decadenza biennale.

Massime di principio

  • In materia di accise i versamenti mensili di acconto vanno considerati come frazionamento di un unico debito: il conguaglio annuale determina il saldo creditorio che costituisce il momento rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza per il rimborso.
  • Il termine biennale per chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale che cristallizza il credito, non dalla data dei singoli versamenti in acconto.
  • Eccezioni o difese nuove sollevate per la prima volta in sede d'appello sono, di regola, inammissibili in cassazione se non adeguatamente documentate e trascritte; l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotta solo se l'eccezione fu formulata inequivocabilmente e specificata nel ricorso per cassazione.
  • Se la giurisprudenza sulla questione è oscillante, il giudice può compensare le spese processuali tra le parti; in controversie similari è opportuno valutare il quadro giurisprudenziale prima di assumere la posizione sulla decorrenza dei termini.
  • Per ottenere un rimborso di accise basato su un credito risultante da acconti, è fondamentale fondare la domanda sulla dichiarazione che ha determinato il saldo e conservare la documentazione che dimostri la data di presentazione della dichiarazione stessa.

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