Cassazione Penale, Sentenza n. 33200/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita in relazione a ipotesi di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico/cessione di armi. Il ricorrente era stato assolto nel giudizio di cognizione perche' il fatto non sussiste, ma la Corte d'appello per la riparazione ha ritenuto la sussistenza di profili di colpa grave a suo carico per aver ricevuto, mentre era agli arresti domiciliari, persone coinvolte nel progetto criminoso e per il fatto che conversazioni intercettate e il resoconto successivo indicavano una disponibilita' del Vitellaro a partecipare, creando la falsa apparenza della sua responsabilita' penale.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nonostante l'assoluzione nel giudizio di merito, sussistono profili di colpa grave nel comportamento del Vitellaro (ricevere due volte estranei che discutevano il progetto criminoso mentre era sottoposto a arresti domiciliari), idonei a determinare la falsa apparenza di responsabilita' che ha legittimato l'adozione della misura cautelare. Conseguentemente la domanda di indennizzo e' stata respinta e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente.
Norme richiamate
art. 416 comma 6 cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso o similare; citata in relazione alle imputazioni originarie ma senza effetto sul giudizio di riparazione, che rimane autonomo rispetto all'accertamento di responsabilita' penale
art. 4 legge 15 marzo 2006 n. 146
Agggravante richiamata per la qualificazione delle ipotesi di reato contestate nell'atto di accusa; utilizzata per descrivere il quadro fattuale originario
artt. 81 comma 2 e 110 cod. pen.
Richiamati in relazione alla partecipazione a concorso di persone nella commissione dei reati originariamente contestati; non determinanti nel giudizio di riparazione, che valuta la condotta idonea a generare la falsa apparenza
art. 12 comma 3 lett. d) e comma 3-ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Norme sul favoreggiamento dell'immigrazione; richiamate per definire gli specifici delitti oggetto dell'indagine originaria
art. 314 cod. proc. pen.
Riferimento dottrinario/giurisprudenziale circa la nozione di 'colpa grave' utilizzata nel giudizio di riparazione: il comportamento del detenuto che abbia creato la falsa apparenza della sua responsabilita' puo' escludere il diritto all'indennizzo
principi giurisprudenziali sulla riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U. n.34559/2002 e successive)
Principio che il giudice della riparazione agisce in autonomia rispetto al giudizio di cognizione e valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di responsabilita' che ha legittimato la detenzione
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di cognizione non esclude, nel procedimento di riparazione, che venga riconosciuta colpa grave: i due giudizi sono autonomi e possono avere esiti diversi.
- Nel giudizio di riparazione si valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia creato la 'falsa apparenza' della sua responsabilita' tale da giustificare, seppure erroneamente, la misura cautelare; non si richiede che quella condotta integri un reato.
- Ricevere visite e discutere di progetti potenzialmente illeciti mentre si e' sottoposti a misure restrittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) puo' essere considerato 'colpa grave' se ragionevolmente idoneo a far apparire la persona coinvolta in attivita' criminali.
- La valutazione del giudice della riparazione deve essere motivata con riferimento a tutti gli elementi probatori disponibili; una motivazione adeguata e congrua e' difficile da impugnare in Cassazione.
- In situazioni analoghe conviene documentare e giustificare tempestivamente la natura e le ragioni di eventuali contatti o visite ricevute durante la detenzione, per ridurre il rischio che quei fatti siano interpretati come segni di disponibilita' a partecipare a un progetto criminoso.
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