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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13511/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (e per derivazione della sentenza impugnata) per violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.: il decreto di citazione emesso il 06/08/2024 sarebbe stato notificato il 07/08/2024 al difensore precedentemente nominato, avv. Eleonora Lo Preiato, la cui nomina era però stata revocata dall'imputato il 09/05/2024 presso l'ufficio matricola della casa circondariale di Bologna, con contestuale designazione del nuovo difensore, avv. Massimo Cacciari, rendendo la notifica viziata e la citazione nulla.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, nonostante la notifica sia stata effettuata al precedente difensore revocato, il nuovo difensore (avv. Massimo Cacciari) è comunque venuto a conoscenza del procedimento e ha svolto attività difensiva nel giudizio di appello (deposito di conclusioni scritte il 09/09/2024 e partecipazione al giudizio cartolare del 09/10/2024), sanando così il vizio di mancata notifica. Perciò ogni censura in proposito è stata preclusa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. proc. pen.

    richiama la celebrazione con contraddittorio scritto e assenza di richiesta di trattazione orale; rilevato come il procedimento si sia svolto in forma cartolare senza udienza orale

  • art. 611 cod. proc. pen.

    collegato al precedente, disciplina la trattazione scritta; conferma che non è stata richiesta rituale trattazione orale

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    norma che autorizza il ricorso per cassazione per nullità del decreto di citazione; il ricorrente ha dedotto la nullità ai sensi di tale disposizione

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    norma sulla nullità degli atti processuali per difetto di notifica ad avente diritto; la dedotta nullità si fondava su questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto il vizio sanato dall'attività difensiva

  • art. 179 cod. proc. pen.

    disposizione collegata alla nullità per difetto di notificazione; la Corte ha ritenuto che l'architettura delle nullità previste non operi quando il difensore nominato successivamente abbia effettivamente partecipato al giudizio

  • art. 123 cod. proc. pen.

    richiama l'immediatezza di efficacia della revoca o della designazione del difensore effettuata personalmente dall'imputato; la Corte rileva che la revoca e la nuova nomina erano immediatamente efficaci agli atti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione o della citazione al difensore nominato può essere sanata se il difensore successivamente designato viene a conoscenza del procedimento e svolge effettiva attività difensiva nel grado di giudizio interessato (deposito di atti, conclusioni, partecipazione), con conseguente decadenza della censura per nullità.
  • La revoca e la nuova nomina del difensore, se effettuate personalmente dall'imputato e acquisite agli atti (es. ufficio matricola), producono immediata efficacia; tuttavia l'efficacia della revoca non impedisce che una notifica al precedente difensore possa essere rilevante solo se dal comportamento processuale non emerga la volontà di obiettare.
  • Per preservare il diritto a far valere la nullità per mancata notifica è necessario eccepire tempestivamente il vizio e non svolgere attività difensiva nel giudizio; l'esercizio dell'attività difensiva equivale, di norma, a rinuncia implicita all'eccezione.
  • Quando si contesta una nullità formale di notifica, è importante documentare il pregiudizio effettivo subito e, se possibile, dimostrare che il nuovo difensore non ha avuto conoscenza del procedimento: l'assenza di tale prova rende difficile ottenere l'annullamento.
  • Nel dubbio procedurale, per non precludere rimedi successivi, il difensore nominato deve tempestivamente iscrivere agli atti la mancata ricezione della notifica e chiedere le misure necessarie (es. riesame della validità della notifica o fissazione di udienza), pena la perdita dell'eccezione.

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