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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22182/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre osservato che, applicandosi l'art. 390 c.p.c. come modificato, non era necessario il visto della controparte perché alla data rilevante non era ancora stata fissata l'adunanza in camera di consiglio. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR Lazio. Nelle more del giudizio di revocazione, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Costituisce il fondamento del ricorso per revocazione proposto contro la precedente ordinanza di cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta efficace secondo la disciplina, come novellata dal d.lgs. n. 149/2022 e dalle modifiche della L. n. 197/2022; non era necessario il visto della controparte perché, alla data rilevante, l'adunanza in camera di consiglio non era ancora stata fissata.

  • d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato per la nuova disciplina processuale applicabile alla rinuncia al ricorso.

  • L. n. 197/2022

    È richiamata quale fonte delle modifiche normative applicabili alla rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 6

    È richiamato per stabilire l'applicabilità della disciplina novellata in ragione della data processuale indicata dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio quando intervenga validamente e il ricorrente dichiari il venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Nella disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione, come novellata, il visto della controparte non è richiesto se, alla data rilevante, non è ancora stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.
  • Quando la parte resistente non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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