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Sentenza

Sentenza n. 1413/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Ambasciata Italiana ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del lavoratore in possesso di un nulla osta.

Giustizia amministrativa202409736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto alla richiesta, presentata già dal febbraio 2024 per il tramite di una società, di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso. L'Amministrazione ha eccepito la sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, prevista dall'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024. La controversia concerneva quindi l'esistenza dell'obbligo delle amministrazioni di definire la sospensione e di procedere agli adempimenti conseguenti, nonché il superamento del termine ragionevole di inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: esistenza di un obbligo di provvedere e inerzia protrattasi oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole. Ha rilevato che la richiesta di appuntamento era stata presentata dal febbraio 2024 e che il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024 non consentiva di mantenere ulteriormente indefinita la sospensione del nulla osta. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno - Sportello unico per l'immigrazione di Napoli di concludere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza il procedimento di conferma previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024. Ha inoltre ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare il ricorrente entro ulteriori 15 giorni dalla ricezione del provvedimento dello Sportello unico. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Prevede la sospensione del nulla osta e il procedimento di conferma da concludere da parte dello Sportello unico per l'immigrazione; la sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere definita entro un termine ragionevole.

  • art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Costituisce la base normativa del procedimento di conferma del nulla osta che lo Sportello unico è stato ordinato a concludere entro trenta giorni.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono sia un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento sia un'inerzia protratta oltre il termine previsto o, in assenza di una specifica scadenza utilizzabile, oltre un termine ragionevole.
  • La sospensione normativa di un procedimento o dell'efficacia di un nulla osta non legittima un'inerzia indefinita: decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la sospensione mediante un provvedimento espresso, in senso favorevole o sfavorevole.
  • Quando la definizione del procedimento preliminare da parte di un'amministrazione costituisce il presupposto per l'attività successiva di un'altra amministrazione, il giudice può imporre termini coordinati per la conclusione del primo procedimento e per l'adempimento conseguente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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