Cassazione Penale, Sentenza n. 2502/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza d'appello sul profilo della qualifica di "amministratore di fatto", sulla sussistenza e motivazione dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, sulla mancata valorizzazione della "bancarotta riparata" (bonifico del 21 maggio 2008), sulla carenza motivazionale in ordine all'elemento soggettivo (dolo), sulla valutazione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie; denunciavano inoltre contraddittorietà e omissioni probatorie da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in più punti. In particolare ha accolto le censure relative alla carenza motivazionale sulla qualifica di "amministratore di fatto" (per entrambi i ricorrenti) e sulla attribuibilità al loro carico della bancarotta fraudolenta documentale; ha altresì ritenuto insufficiente la motivazione circa la bancarotta distrattiva e la valutazione della cd. bancarotta riparata (il bonifico documentato), nonché insoddisfacente la motivazione sulla recidiva di Mercurio. Per tali profili la Corte ha annullato la decisione impugnata e rinviato alla Corte territoriale per nuovo esame e, se del caso, rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Le altre parti della sentenza sono state lasciate ferme nei limiti non toccati dai motivi accolti.
Norme richiamate
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di ricorso esaminabili in Cassazione; la Corte ha indicato che i motivi sono stati esaminati nei limiti previsti dalla disposizione
Codice penale - art. 110
Principio di concorso di persone nel reato: la responsabilità per fatti commessi in concorso è stata oggetto di analisi nella valutazione della partecipazione degli imputati
Legge fallimentare - art. 216 (comma primo n.1 e n.2) e art. 219 (comma 2 n.1)
art. 216 primo comma n.1 e 2; art. 219 secondo comma n.1 legge fallimentare
Norme che descrivono le fattispecie di bancarotta (distrattiva, documentale e aggravanti): la Corte ha valutato l'esistenza degli elementi materiali e soggettivi di queste fattispecie e l'eventuale aggravante dei più fatti di bancarotta
Legge fallimentare - art. 16
art. 16 legge fallimentare
Riferimento agli obblighi di consegna di libri e scritture contabili al curatore fallimentare; la Corte ha esaminato chi fosse responsabile dell'omessa consegna e la rilevanza probatoria della consegna delle scritture al momento del passaggio di consegne
Codice di procedura penale - art. 507
Richiamato per segnalare l'escussione di testi in primo grado (es. commercialista) e la relativa prova documentale che incide sulla valutazione della consegna delle scritture contabili
Massime di principio
- Per configurare la qualità di "amministratore di fatto" è necessaria motivazione chiara e prove significative che indichino l'esercizio continuativo o almeno un atto direttivo significativo nella gestione societaria anche dopo il formale avvicendamento; la mera titolarità di quote o rapporti passati non è sufficiente.
- Nella bancarotta distrattiva gravano sull'amministratore oneri probatori: una volta dimostrata l'assenza di beni, l'amministratore deve provare la destinazione degli stessi; una motivazione generica che addebiti il forte indebitamento non è sufficiente.
- La cd. bancarotta riparata (reintegrazione patrimoniale prima del fallimento) può escludere l'elemento materiale del reato se la prova della riparazione è documentata e collegata temporalmente; il giudice deve motivare adeguatamente l'eventuale ritenuta irrilevanza di versamenti significativi.
- La qualificazione del fatto (fra fraudolento e semplice) richiede valutazione degli elementi di dolo e colpa sulla base di prova documentale e testimoniale: in dubbio, va evitata una qualificazione penalmente più grave senza motivazione sufficiente.
- La contestazione della recidiva richiede motivazione specifica sulla maggiore pericolosità sociale e l'analisi puntuale dei precedenti (se estinti, depenalizzati o successivi ai fatti); la mancata spiegazione può portare alla riforma del trattamento sanzionatorio.
- La determinazione delle pene accessorie deve essere congruamente motivata e proporzionata alla pena principale; l'irragionevole discrepanza tra pena principale minima e pene accessorie massime deve essere giustificata.
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