Sentenza del 22/01/2020 n. 1282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005: l'Ufficio aveva rettificato le deduzioni operate dalla contribuente riguardo alla quota di ammortamento del marchio (ritenuta dedotta in misura superiore rispetto al valore effettivo) e alle perdite su crediti (disconosciute perché ritenute riferite a diverso periodo d'imposta); la contribuente contestava inoltre la sanzione per omessa autofatturazione dell'acquisto del marchio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della G. s.p.a., confermando la legittimità delle rettifiche operate dall'Ufficio circa la determinazione del costo del marchio (effettuata sottraendo dal prezzo complessivo il valore della partecipazione sociale stimato con perizia ex art. 2465 c.c.) e circa il disconoscimento della perdita su crediti (deducibile solo nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale). Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla sanzione per omessa autofatturazione, ritenendo che la Commissione regionale avesse erroneamente qualificato la violazione come mero vizio formale senza verificare se la condotta potesse incidere sulla determinazione della base imponibile o pregiudicare le azioni di controllo; la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per nuova valutazione anche sull'eventuale applicazione del jus superveniens (D.Lgs. n.158/2015). Spese e contributo unificato regolate nella sentenza.
Norme richiamate
T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), art. 103, comma 1
La Corte ha ritenuto legittima la determinazione del costo del marchio operata dall'Ufficio mediante utilizzo della perizia di stima del valore della partecipazione sociale e la sottrazione di tale valore dal prezzo complessivo dell'operazione, quando non esista una specifica quantificazione contrattuale del costo del marchio separata dall'acquisto della partecipazione.
T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), art. 101, comma 5
La deducibilità delle perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali si verifica nell'esercizio coincidente con l'apertura della procedura: il comma 5 individua il dies a quo ma la giurisprudenza e la Corte interpretano la norma come prescrittiva dell'esercizio obbligatorio in cui effettuare la deduzione (principio di competenza).
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)
Richiamata nel ricorso incidentale: la Corte ha valutato l'applicazione corretta dei principi di diritto e ha ritenuto che la Commissione regionale non abbia correttamente ponderato se l'omessa autofatturazione fosse idonea a incidere sulla base imponibile e sui controlli, pur nell'ambito delle garanzie e principi statutari.
art. 2465 c.c.
La relazione giurata di stima redatta ai sensi di tale norma può costituire elemento idoneo per stimare il valore della partecipazione sociale e, per differenza, il valore attribuibile al marchio in assenza di una distinta quantificazione contrattuale.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Citato come possibile jus superveniens favorevole invocabile dalla contribuente; la Commissione regionale dovrà eventualmente verificare l'applicabilità della norma favorevole in sede di rinvio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
comma 1-bis, comma 1-quater
Norme sul contributo unificato applicabili al processo; la Corte dà atto degli obblighi contributivi a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Se l'acquisto di un marchio avviene nell'ambito di un'operazione complessa comprensiva anche dell'acquisto di partecipazioni e non è individuato contrattualmente un prezzo separato per il marchio, l'Amministrazione può legittimamente determinare il costo allocando il prezzo complessivo in base a una perizia di valore della partecipazione (es. relazione ex art. 2465 c.c.) e sottraendo tale valore dal corrispettivo complessivo.
- Le perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali sono deducibili, nel regime anteriore al D.Lgs. n.147/2015, nell'esercizio coincidente con l'apertura della procedura concorsuale: il contribuente non può scegliere liberamente un periodo successivo per ottenere un vantaggio fiscale.
- L'omessa autofatturazione non è automaticamente una violazione meramente formale insanzionabile: occorre valutare se la mancata registrazione incida sulla determinazione della base imponibile o pregiudichi le azioni di controllo. Se non vi è pregiudizio né impatto sulla base imponibile e sui versamenti, la violazione può essere qualificata come formale e non punibile; altrimenti la sanzione è applicabile.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti in senso sostanziale: contestazioni consistenti in una diversa valutazione delle prove o nella richiesta di rivedere la valutazione del giudice del merito sono inammissibili in cassazione.
- In caso di cambiamenti normativi intervenuti dopo i fatti (jus superveniens), la parte favorevole può invocare l'applicazione della norma sopravvenuta se essa è favorevole al contribuente; la verifica spetta al giudice di merito in sede di rinvio.
- I principi di prospective overruling non giustificano, in sede di cassazione, censure basate su mutamenti interpretativi di norme sostanziali: tali principi riguardano regole processuali che incidono sui diritti di azione o difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2020Sentenza del 22/01/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 22 gen 2020Sentenza del 22/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 gen 2020Sentenza del 22/01/2020 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 22 gen 2020Sentenza del 22/01/2020 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 22 gen 2020Sentenza del 22/01/2020 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 22 gen 2020Sentenza del 22/01/2020 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →