Ordinanza n. 3784/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: 1) del provvedimento di rigetto del 6 agosto 2026 delle istanze inviate dal ricorrente in data 4 agosto 2026 con le quali si chiedeva: a) di autorizzare il Liquidatore pro tempore ad assegnare in proprietà al ricorrente creditore pignoratizio, l'unico bene immobile della liquidanda cooperativa edilizia Vera Cruz, sito in Tor San Lorenzo di Ardea via Metauro 28 f.54 part.2905 sub. 502; b) copia integrale del fascicolo L.C.A. n.230/2015; c) la documentazione comprovante le azioni intraprese nei confronti dei Liquidatori avvicendatisi nel tempo ante nomina del liquidatore pro tempore attuale; 2) del decreto ministeriale istitutivo della L.C.A. 6 maggio 2015 G.U. 142 del 22/06/2015 con cui è stata disposta la Liquidazione Coatta Amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto delle istanze relative all'assegnazione di un immobile della cooperativa in liquidazione, all'accesso al fascicolo della procedura e alla documentazione sulle azioni intraprese nei confronti dei precedenti liquidatori, nonché decreto ministeriale istitutivo della liquidazione coatta amministrativa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 6 agosto 2026, con cui sono state rigettate le istanze presentate il 4 agosto 2026. Le istanze riguardavano l'autorizzazione al liquidatore ad assegnargli in proprietà l'unico immobile della cooperativa edilizia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la richiesta di copia integrale del fascicolo della procedura e la richiesta della documentazione comprovante le azioni intraprese nei confronti dei precedenti liquidatori. È stato inoltre impugnato il decreto ministeriale del 6 maggio 2015 istitutivo della liquidazione coatta amministrativa. Nel corso del giudizio è emerso che la notifica del ricorso non si è perfezionata nei confronti del Commissario liquidatore pro tempore. Inoltre, pur risultando insinuati al passivo il Commissario liquidatore e altri soggetti, il contraddittorio era stato integrato soltanto nei confronti di uno di essi; un altro creditore insinuato, deceduto nel 2020, imponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'istanza cautelare né le domande di annullamento. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nei confronti del Commissario liquidatore pro tempore e degli eredi del creditore deceduto. Ha inoltre disposto un'istruttoria, imponendo all'Amministrazione e al Commissario liquidatore di chiarire se persistano le ragioni di invendibilità dell'immobile indicate dal Commissario nel 2022, quali iniziative siano state intraprese successivamente per la vendita del bene e quali ulteriori azioni siano programmate per la prosecuzione della procedura secondo buon andamento, economicità ed efficacia. Tali chiarimenti dovranno essere forniti entro trenta giorni dal perfezionamento della notifica dell'integrazione del contraddittorio, con comunicazione al Ministero. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
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