Cassazione Penale, Sentenza n. 37706/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che confermava gli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria imposti per ipotesi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-scopo. Si deduceva la nullità dell'ordinanza cautelare genetica per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. (mancata motivazione/autonoma valutazione della posizione specifica), carenza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo per difetto di affectio societatis (pochi reati-fine, contatti sporadici, arco temporale ristretto), criticità circa la prova sui reati-scopo (assenza di sequestro di sostanza, conversazioni intercettate come meri indizi, identificazione incerta del colloquiante, contenuti generici), e infine contestazione delle esigenze cautelari per l'ampio intervallo temporale dai fatti e l'assenza di contatti con il gruppo dal novembre 2020, sostenendo altresì l'inapplicabilità della regola di stabilità del vincolo associativo (art. 74 DPR 309/1990) alla fattispecie in esame.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo (nullità) la Corte ritiene la doglianza generica e manifestamente infondata: la mancata menzione del ricorrente in un elenco generale nel provvedimento applicativo è stata interpretata come lapsus calami, poiché il provvedimento contiene altrove riferimenti espliciti e conclusivi a carico del Galluzzi. I motivi che censurano la gravità indiziaria sono ritenuti inammissibili perché chiedono una rivalutazione di merito dei fatti (lettura alternativa delle conversazioni intercettate) non consentita in sede di legittimità; inoltre sono generici e non indicano specifici vizi di motivazione opponibili. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è infondato: il decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari, posto l'articolato e organizzato contesto investigativo valutato dal Tribunale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente per censurare la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'omissione formale fosse un lapsus calami perché il provvedimento conteneva altrove adeguata indicazione della posizione del ricorrente, escludendo la nullità.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato dal ricorrente in ragione dell'assenza di sequestro della sostanza, con possibile ricadere in ipotesi meno gravi; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione probatoria (anche basata su intercettazioni) rientri nel giudizio di merito e non possa essere riformata in cassazione senza specifici vizi di motivazione.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il ricorrente sosteneva l'inapplicabilità della regola della tendenziale stabilità del vincolo. La Corte ha però accettato la valutazione del Tribunale secondo cui, nel contesto organizzato emerso, la presunzione di esigenze cautelari resta fondata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la necessità delle misure cautelari e la presunzione relativa in particolari contesti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia legittimamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari nell'ambito di un quadro organizzato, e che il mero decorso del tempo non sia sufficiente a escluderle.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il proponente soccombente: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riquotare il significato delle prove o per formulare un diverso apprezzamento dei fatti: le doglianze sulla gravità indiziaria devono indicare vizi specifici di motivazione, incoerenze logiche o errori di diritto per essere ammissibili.
- Un'omissione formale in un provvedimento (es. mancata menzione in un elenco) può essere qualificata come lapsus calami se il contenuto complessivo del provvedimento dimostra chiaramente l'attribuzione della posizione al soggetto; in tali casi non scatta automaticamente la nullità.
- L'assenza di sequestro di sostanza riduce il valore probatorio sulla specie e quantità dello stupefacente ma non esclude automaticamente la rilevanza delle intercettazioni; tuttavia la valutazione di tali elementi resta di merito.
- Il mero decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione di misure cautelari non basta, da solo, a escludere esigenze cautelari quando il contesto investigativo evidenzi organizzazione e pericolosità; bisogna dimostrare specifici elementi che abbattano la presunzione prevista dalla norma.
- Per criticare con successo la gravità indiziaria in sede di legittimità è necessario indicare con precisione quali passaggi motivazionali siano illogici, contraddittori o applicativi errati della legge; argomentazioni generiche o richieste di riconsiderazione del merito sono inammissibili.
- In casi di impugnazione di provvedimenti cautelari, la difesa dovrebbe documentare puntualmente la non riconducibilità dei comportamenti al vincolo associativo (es. mancanza di affectio societatis, sporadicità dei contatti, scarsa rilevanza dei fatti) e segnalare eventuali errori specifici nella motivazione per incidere sull'esito del giudizio di legittimità.
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