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Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2023, notificato l'8 marzo 2023, con il quale viene fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi, ordinandone la consegna al Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ed ingiungendone la vendita o la cessione entro centocinquanta giorni; - del presupposto parere 3 febbraio 2023 reso dalla Questura di -OMISSIS-, richiamato nel decreto, e di ogni altro atto presupposto o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, con ordine di consegna e successiva vendita o cessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà esterna; difetto di motivazione e carenza di istruttoria; violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., carenza di motivazione e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che il colpo d'arma da fuoco non sarebbe partito da un'arma di sua proprietà, ma dal fucile dell'amico, e che egli si sarebbe limitato a spostare il fodero contenente l'arma su richiesta dell'amico, al termine della battuta di caccia. Ha inoltre contestato la rilevanza della pendenza di un procedimento penale per lesioni colpose, anche perché la persona ferita non avrebbe sporto querela, e ha negato che la propria condotta consentisse di desumere un pericolo di uso inappropriato delle armi. L'Amministrazione ha evidenziato che, nello spostare il fodero prendendolo dalla parte del calcio, il ricorrente non aveva verificato che il fucile fosse scarico; l'esplosione accidentale aveva colpito l'amico, provocandone l'amputazione del braccio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto di detenzione. In via preliminare ha escluso il travisamento dei fatti, precisando che la diversa indicazione contenuta nel decreto circa l'esplosione del colpo dal fucile del ricorrente costituiva un mero refuso, chiarito dall'Amministrazione, e non incideva sulla ricostruzione sostanziale dell'accaduto. Il giudice ha riconosciuto all'Autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, poiché il divieto ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposto anche in assenza di condanna penale o di un abuso intenzionale. Non è necessario un concreto e accertato abuso dell'arma: è sufficiente che, sulla base delle circostanze, il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Nel caso concreto, lo spostamento del fodero contenente il fucile, prendendolo dalla parte del calcio senza verificare che l'arma fosse scarica, aveva determinato l'esplosione di un colpo diretto verso l'abitacolo e il ferimento gravissimo dell'amico. Tale condotta è stata ritenuta sintomatica di inaffidabilità e chiaramente pericolosa per l'incolumità propria e altrui, nonché contraria alla speciale diligenza richiesta nello svolgimento di un'attività pericolosa quale la caccia. La pendenza del procedimento penale non costituiva l'unico fondamento del provvedimento e le valutazioni della Procura non erano vincolanti, poiché il giudizio penale e quello amministrativo hanno autonomia, ratio e presupposti diversi. Le censure sono state quindi ritenute infondate. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Consente all'Autorità di pubblica sicurezza di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi quando la condotta dell'interessato evidenzi una carenza di affidabilità; il relativo potere ha natura cautelare e preventiva e non richiede un concreto abuso intenzionale dell'arma o una condanna penale.

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

    Concorrono a fondare la valutazione rigorosa dell'affidabilità e della buona condotta richiesta per il porto e la detenzione delle armi; il giudizio amministrativo può essere negativo anche in assenza di condanne penali o misure di pubblica sicurezza.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale disposizione che esprime il generale divieto di circolare armati, rispetto al quale il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di circolare armati e della natura eccezionale delle situazioni di porto e detenzione di armi.

  • art. 590 c.p.

    Individua il reato di lesioni colpose oggetto del procedimento penale pendente; la sua pendenza è stata valutata nel quadro complessivo, ma non costituisce presupposto indispensabile del divieto amministrativo.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal giudice come parametro della speciale diligenza esigibile nello svolgimento di un'attività pericolosa quale la caccia.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è finalizzato a prevenire abusi e sinistri a tutela della pubblica incolumità.
  • Per disporre il divieto di detenzione di armi non è necessario accertare un abuso intenzionale o un uso reiterato e scorretto dell'arma; è sufficiente che, sulla base di una valutazione complessiva e prudente delle circostanze, l'interessato non offra adeguate garanzie di affidabilità nel maneggio e nella custodia delle armi.
  • L'esplosione accidentale di un colpo d'arma da fuoco, provocata da una condotta imprudente nel maneggio di un'arma non previamente verificata come scarica e con conseguenze lesive, può costituire autonomo elemento sintomatico di inaffidabilità idoneo a fondare il divieto di detenzione.
  • La valutazione amministrativa di inaffidabilità nell'uso delle armi è autonoma rispetto al giudizio penale: l'assenza di condanna, la mancata querela o le diverse valutazioni dell'autorità giudiziaria penale non impediscono l'adozione del provvedimento cautelare quando sussistano elementi obiettivi di pericolosità o imprudenza.
  • In presenza di un'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza, la motivazione del divieto di detenzione può essere contenuta nell'indicazione degli elementi fattuali idonei a evidenziare l'inaffidabilità, senza richiedere una motivazione particolarmente estesa, purché la valutazione non risulti irrazionale o arbitraria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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