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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 16146 - Corte di Cassazione

Consorzi - Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - Con attivita' esterna - In genere consorzio costituito in forma di srl - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Responsabilità per obbligazioni tributarie - Contenuto - Operazioni svolte da ciascuna consorziata e dalla società consortile - Causa mutualistica - Rilevanza - Accertamento - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva annullato una cartella di pagamento emessa nei confronti del socio illimitatamente responsabile, per debiti tributari della società consortile (consorzio costituito in forma di s.r.l.) relativi agli anni 1998-1999. Questione giuridica: se e quando la responsabilità per obbligazioni tributarie del consorzio in forma di s.r.l. possa estendersi alle consorziate e ai loro soci illimitatamente responsabili; in particolare se si applichi il regime di responsabilità previsto per i consorzi in generale (art. 2615 c.c.) o la disciplina tipica della forma societaria adottata (art. 2472 c.c. per la s.r.l.), con attenzione al possibile abuso dello strumento societario finalizzato a un indebito risparmio fiscale e alla necessità di accertare se le operazioni siano svolte nell'ambito del patto mutualistico o costituiscano un'attività commerciale autonoma della società consortile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, quando il consorzio è costituito nella forma di società a responsabilità limitata, si applica la regola di cui all'art. 2472, comma 1, c.c.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. Tuttavia la responsabilità delle obbligazioni tributarie può gravare sulle consorziate o sui loro soci se le obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati ovvero se la società consortile abbia svolto un'attività commerciale autonoma, con lo scopo lucrativo prevalente e il carattere mutualistico ridotto al minimo (uso abusivo dello strumento societario per risparmio fiscale). Tale accertamento deve essere fatto sulla base dei patti consortili e dell'attività concreta svolta. Nel caso esaminato non è stata dedotta né provata la circostanza dell'abuso o della prevalenza dell'attività lucrativa, per cui la responsabilità personale del socio illimitatamente responsabile non è stata ravvisata. Spese di giudizio a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2472 c.c., comma 1

    Nel caso di consorzio costituito in forma di s.r.l. si applica la regola propria della s.r.l.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

  • art. 2615 c.c.

    Regime generale per i consorzi: responsabilità esclusiva del fondo consortile, salvo che le obbligazioni siano assunte per conto dei singoli consorziati (in tale ipotesi la responsabilità dei consorziati opera in solido).

  • art. 2615-ter c.c.

    Se il consorzio assume la veste societaria, le obbligazioni seguono la disciplina tipica della forma societaria adottata (quindi, per s.r.l., art. 2472 c.c.).

  • art. 2615 c.c., comma 2

    Le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati comportano la responsabilità solidale dei consorziati stessi insieme al fondo consortile; occorre dunque dimostrare che l'obbligazione è stata assunta per conto altrui.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamata in relazione alla motivazione e alle norme processuali rilevanti per l'impugnazione (uso procedurale nel ricorso).

Massime di principio

  • Se il consorzio è costituito in forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.), di regola risponde solo la società con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali (art. 2472 c.c. applicabile tramite art. 2615-ter c.c.).
  • Le consorziate e i loro soci non sono automaticamente responsabili per i debiti tributari della società consortile: la responsabilità personale richiede che le obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati o che sussista abuso della forma societaria.
  • Deve essere svolto un accertamento fattuale sui patti consortili e sull'attività effettivamente svolta dalla società consortile per distinguere le operazioni mutualistiche da quelle che costituiscono un'autonoma attività commerciale lucrativa; se lo scopo mutualistico è meramente residuo e prevale l'attività lucrativa, si può rivedere il regime di responsabilità.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesti la responsabilità personale dei consorziati dovrà provare che le obbligazioni sono state assunte per conto dei singoli consorziati o che vi è un uso abusivo del consorzio con forma societaria finalizzato a un indebito risparmio fiscale.
  • Per i consorzi senza personalità giuridica resta invece applicabile il regime generale di cui all'art. 2615 c.c., con possibile responsabilità diretta dei consorziati per obbligazioni assunte nell'interesse dei singoli.

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