Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2017 n. 4378 - Comm. Trib. Prov. Milano

AVVISO BONARIO - Autonoma impugnabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente. Il contribuente potrà eventualmente contestare la pretesa tributaria mediante l’impugnazione dell’atto successivo autonomamente impugnabile, come l’eventuale cartella di pagamento o altro atto impositivo previsto dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di impugnare autonomamente un avviso bonario. L’avviso è stato qualificato come una comunicazione di mera irregolarità, priva delle indicazioni necessarie relative a forma, termini e competenza per proporre ricorso. Inoltre, l’avviso bonario non rientra tra gli atti espressamente elencati come impugnabili dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Individua gli atti dell’Amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L’avviso bonario non è incluso nell’elenco.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

    La disposizione esclude l’impugnazione autonoma degli atti non espressamente contemplati dall’elenco, tra cui rientra l’avviso bonario.

Massime di principio

  • Le comunicazioni fiscali di mera irregolarità, prive di una formale imposizione e di indicazioni per il ricorso, non sono normalmente autonomamente impugnabili.
  • La possibilità di ricorrere immediatamente dipende dall’inquadramento dell’atto tra quelli tassativamente o espressamente previsti dalla normativa processuale tributaria.
  • L’assenza dell’avviso bonario tra gli atti impugnabili non impedisce al contribuente di contestare la pretesa, ma rinvia la contestazione all’eventuale successivo atto impositivo o di riscossione autonomamente impugnabile.
  • Prima di proporre ricorso occorre verificare se l’atto produce effetti impositivi immediati e se contiene gli elementi formali necessari per l’instaurazione del giudizio.
  • La mancata impugnazione dell’avviso bonario, di regola, non determina acquiescenza alla pretesa, poiché l’avviso non costituisce un atto autonomamente impugnabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.