Sentenza del 27/06/2017 n. 4378 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO BONARIO - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente. Il contribuente potrà eventualmente contestare la pretesa tributaria mediante l’impugnazione dell’atto successivo autonomamente impugnabile, come l’eventuale cartella di pagamento o altro atto impositivo previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di impugnare autonomamente un avviso bonario. L’avviso è stato qualificato come una comunicazione di mera irregolarità, priva delle indicazioni necessarie relative a forma, termini e competenza per proporre ricorso. Inoltre, l’avviso bonario non rientra tra gli atti espressamente elencati come impugnabili dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua gli atti dell’Amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L’avviso bonario non è incluso nell’elenco.
Art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.
La disposizione esclude l’impugnazione autonoma degli atti non espressamente contemplati dall’elenco, tra cui rientra l’avviso bonario.
Massime di principio
- Le comunicazioni fiscali di mera irregolarità, prive di una formale imposizione e di indicazioni per il ricorso, non sono normalmente autonomamente impugnabili.
- La possibilità di ricorrere immediatamente dipende dall’inquadramento dell’atto tra quelli tassativamente o espressamente previsti dalla normativa processuale tributaria.
- L’assenza dell’avviso bonario tra gli atti impugnabili non impedisce al contribuente di contestare la pretesa, ma rinvia la contestazione all’eventuale successivo atto impositivo o di riscossione autonomamente impugnabile.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare se l’atto produce effetti impositivi immediati e se contiene gli elementi formali necessari per l’instaurazione del giudizio.
- La mancata impugnazione dell’avviso bonario, di regola, non determina acquiescenza alla pretesa, poiché l’avviso non costituisce un atto autonomamente impugnabile.
Testo integrale
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