Ordinanza n. 1594/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area di funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025) e della graduatoria finale di merito per la Direzione Regionale Abruzzo (e dell’elenco dei vincitori pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate in data 27 novembre 2025) laddove la ricorrente non risulta inserita tra i partecipanti vincitori e alla stessa non non viene riconosciuta la riserva per aver prestato il Servizio Civile, del Bando laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente e di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale ai predetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di svolgimento della procedura selettiva per 2.700 funzionari giuridico-tributari, graduatoria finale per la Direzione Regionale Abruzzo ed elenco dei vincitori, nella parte in cui la ricorrente non è risultata vincitrice e non le è stata riconosciuta la riserva per il servizio civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura selettiva pubblica bandita per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato gli atti della procedura, la graduatoria finale relativa alla Direzione Regionale Abruzzo e l'elenco dei vincitori, deducendo la lesività della mancata inclusione tra i vincitori e del mancato riconoscimento della riserva connessa al servizio civile. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Il TAR ha precisato che i profili critici di rito saranno esaminati nella sede di merito e ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il pregiudizio dedotto non presenta i caratteri necessari della gravità e irreparabilità. Il giudice ha considerato le esigenze di celerità della procedura e di continuità del servizio pubblico, rilevando che un eventuale esito favorevole nel merito consentirebbe l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, inclusa l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera. Il TAR ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami per l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare sul proprio sito, con collegamento denominato "Atti di notifica", l'avviso contenente gli elementi indicati nell'ordinanza, mantenendo online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la valutazione della domanda di sospensione.
art. 49, comma 1, c.p.a.
integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, primo comma, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari ai fini della decisione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei pubblici proclami
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati o di difficoltà nella notificazione individuale, l'impiego dei pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio e il mancato deposito della relativa prova entro i termini stabiliti comportano l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non sussiste quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta comunque l'adozione di provvedimenti consequenziali idonei a reintegrare la posizione del ricorrente, inclusi l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura concorsuale, il giudice deve considerare anche le esigenze di celerità della procedura e di continuità del servizio pubblico, oltre al pregiudizio allegato dal ricorrente.
- Quando l'accoglimento del ricorso può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei potenzialmente controinteressati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito della prova dell'adempimento, la cui inosservanza può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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