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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 278/2024 pubblicata il 25/03/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza n. 278/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 2.500 euro. La pronuncia era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione completa ed esatta del giudicato entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere il potere di delega e l'incarico di avviare le procedure contabili necessarie per dare esecuzione a una condanna avente contenuto patrimoniale o comunque implicante adempimenti amministrativi e contabili.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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