Cassazione Penale, Ordinanza n. 06498/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 giugno 2024. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del decreto di rinvio a giudizio e il conseguente difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata perché non specificava gli elementi posti a base dell'asserita violazione né il concreto pregiudizio al diritto di difesa. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché si limitava a riproporre questioni già sollevate in appello e già disattese, chiedendo in sostanza una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti. La difesa ha depositato memoria il 23 dicembre 2024, ma la Corte ha ritenuto che non introducesse elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e che il secondo era indeducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale le ragioni della censura; la genericità e l'indeterminatezza comportano inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: non è ammissibile una doglianza che si limiti ad affermazioni generiche o astratte, senza indicare con precisione gli errori imputati alla decisione impugnata e il concreto pregiudizio difensivo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova o vizi logici/giuridici puntualmente individuati.
- La mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito non è di per sé sufficiente a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, la censura di responsabilità deve confrontarsi con le ragioni decisive della decisione, non limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
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