Ordinanza n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di ricostruzione d’ufficio del rapporto universitario relativo alla frequenza del TFA sostegno e contro il diniego di rimborso, anche parziale, delle tasse accademiche
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Umbria di reiezione del ricorso proposto contro il provvedimento universitario che aveva negato la ricostruzione d’ufficio del rapporto universitario per la frequenza del TFA sostegno per l’anno accademico 2023/2024, con anno di frequenza 2024/2025, nonché il rimborso, anche parziale, delle tasse accademiche versate. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, evidenziando che presso la sede universitaria più vicina l’iscrizione sovrannumeraria alla nuova edizione del corso formativo sarebbe stata possibile tra maggio e giugno 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare non per sospendere direttamente gli effetti della sentenza o per anticipare la decisione sul merito, ma ai soli fini della sollecita definizione dell’appello. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, tenuto conto della possibilità di iscrizione sovrannumeraria alla nuova edizione del corso tra maggio e giugno 2026. Il merito dell’appello è stato fissato all’udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’istanza cautelare proposta in appello; sulla base di tale disposizione l’appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di adottare misure finalizzate alla sollecita definizione del giudizio di merito; il Consiglio di Stato ha utilizzato tale strumento fissando l’udienza pubblica per la trattazione dell’appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione sostanziale dell’efficacia della sentenza impugnata.
- La valutazione cautelare richiede il bilanciamento degli interessi coinvolti e consente di individuare una misura organizzativa e processuale adeguata, quale la fissazione ravvicinata del merito, quando essa sia idonea a prevenire il pregiudizio prospettato.
Come è indicizzato
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