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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5187/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello deducendo due motivi: 1) nullità per motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non ha spiegato adeguatamente come abbia escluso il dubbio sulla riconducibilità ai due imputati della droga rinvenuta nella cantina; lamentano inoltre che non siano stati valutati né l'album fotografico (a dimostrazione della porta d'ingresso della cantina danneggiata e facilmente accessibile) né la testimonianza di Franco Nozzi e che sia stata indebitamente spostata sull'imputato l'onere di dimostrare chi altro avrebbe potuto occultare la sostanza; 2) violazione e errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (attenuanti generiche e determinazione della pena), sostenendo che si trattava di comportamento occasionale relativo a modesta quantità di stupefacente e che gli imputati avevano collaborato con le forze di polizia (la Razza avrebbe consegnato la sostanza in suo possesso e Labidi avrebbe sbloccato il cellulare).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia compiuto un'indebita traslazione dell'onere probatorio (riconoscendo il principio che spetta al pubblico ministero provare l'accusa), ma che le sue ulteriori argomentazioni siano congrue: la riconducibilità della sostanza agli imputati è stata fondata sull'identità del confezionamento delle dosi trovate nella cantina e in abitazione e sull'assenza di ipotesi alternative ragionevoli. La Cassazione ha inoltre escluso la possibilità per la difesa di ottenere una rilettura di fatti e valutazioni di merito. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello le ha ritenute inammissibili in modo pienamente motivato, valutando che le ammissioni degli imputati erano parziali e che la collaborazione non era decisiva (non hanno indicato i fornitori); la Corte d'appello ha comunque ridotto la pena rispetto al primo grado (da 2 anni e multa a 1 anno e 6 mesi e multa di euro 900). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73, primo, quarto e quinto comma

    Norma di riferimento per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha riqualificato il fatto ai sensi del quinto comma e ha valutato la quantità e tipologia delle sostanze per la determinazione della pena

  • codice penale

    art. 81, secondo comma; art. 110

    Richiami agli istituti della concorso di persone e alla punibilità per cooperazione nel reato; utilizzati per inquadrare la responsabilità concorrente degli imputati

  • codice di procedura penale

    art. 530; art. 606, comma 1, lett. e); art. 616, comma 1

    Art. 530 richiamato in tema di motivazione della sentenza; art. 606 indica i motivi di ricorso per Cassazione; art. 616 dispone la condanna alle spese processuali

  • Costituzione

    Principio che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non deve subire traslazione dell'onere probatorio: è rimarcato il dovere dell'accusa di provare gli elementi del reato

  • codice penale

    Art. 62-bis (attenuanti generiche) e art. 133 (criteri per la determinazione della pena): la Corte ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti sia rimessa al giudice di merito in via discrezionale e che la motivazione del diniego sia stata adeguata

  • norma procedurale sul procedimento scritto

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. legge 176/2020) e successive proroghe

    Ha disciplinato il rito della trattazione a distanza/procedura scritta adottata per il ricorso

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha l'onere di provare la riconducibilità della sostanza agli imputati; tuttavia, il giudice può fondare la ricostruzione anche su elementi indiziari congruenti (es. identità del confezionamento, somma di denaro riconducibile all'attività) quando escludono ipotesi alternative ragionevoli
  • La Corte di legittimità non è luogo per una rinnovata valutazione dei fatti: se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e non viziata, la rivalutazione probatoria prospettata dalla difesa è inammissibile in sede di cassazione
  • Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità; è sufficiente che motivi le ragioni ostative alla concessione indicando circostanze di rilievo senza dover esaminare punto per punto ogni elemento prospettato dalla difesa
  • La mera collaborazione formale con le forze dell'ordine non garantisce automaticamente l'applicazione delle attenuanti se tale collaborazione non è risultata decisiva o non ha permesso di individuare elementi più rilevanti (es. fornitori)
  • Se si contesta la motivazione per presunta incompletezza, è necessario dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità nella catena argomentativa del giudice, non semplicemente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti

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