Cassazione Civile, Ordinanza n. 09322/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso per IRES e IRAP relative agli anni 2004, 2005 e 2006, sostenendo di aver pagato in duplicazione alcune imposte: una prima volta per effetto della propria originaria imputazione di ricavi e costi in un esercizio, e una seconda volta in esito a una successiva conciliazione giudiziale intervenuta in pendenza di lite sugli avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio. Dopo il rigetto in sede amministrativa per silenzio-rifiuto e il rigetto dei successivi ricorsi in CTP e CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 e delle norme sulla competenza per imputazione di ricavi e costi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato immutabile il verbale di conciliazione e avesse così avallato un'imposizione duplicata; inoltre lamentava omessa o insufficiente motivazione sulla questione se la conciliazione potesse prevalere sul divieto di doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, una volta sottoscritta e integralmente eseguita con pagamento delle somme dovute, ha effetto definitivo e novativo: sostituisce la pretesa tributaria originaria con la nuova obbligazione concordata, rendendo incontrovertibili le pattuizioni contenute nel verbale. Di conseguenza, la contribuente avrebbe dovuto contestare in sede conciliativa le determinazioni dell'Ufficio, non potendo poi chiedere il rimborso di quanto versato in base all'accordo perfezionato. La Corte ha inoltre osservato che, proprio per la natura novativa della conciliazione, non è configurabile in questa sede una violazione del divieto di doppia imposizione, poiché il rapporto tributario precedente è stato estinto e sostituito dall'accordo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma primo; comma quinto
la conciliazione giudiziale in pendenza di giudizio si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; il verbale indica somme, termini e modalità di pagamento e costituisce titolo per la riscossione e per il pagamento delle somme dovute al contribuente; una volta perfezionata e adempiuta, rende definitivo il contenuto dell'accordo e novativo il titolo impositivo
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell'istanza di rimborso per tributi asseritamente versati in eccedenza
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma in tema di imputazione dei componenti di reddito al corretto esercizio di competenza
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale norma sulla competenza dei costi e dei ricavi nel reddito d'impresa
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale norma in tema di competenza fiscale e corretta imputazione temporale dei componenti reddituali
art. 14 disp. att. cod. civ.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla competenza e imputazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo per denunciare insufficiente motivazione della sentenza di merito
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come parametro del vizio processuale per motivazione apparente/omessa
art. 48, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel testo anche con riferimento alla natura conciliativa e novativa dell'accordo giudiziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale tributaria, una volta perfezionata con la sottoscrizione dell'accordo e con l'integrale pagamento delle somme pattuite, ha effetto definitivo e novativo: sostituisce la pretesa impositiva originaria e rende vincolanti le determinazioni in essa contenute.
- Il contribuente che aderisca alla conciliazione deve contestare in quella sede le voci di imponibile che ritiene erronee; dopo la definizione dell'accordo non può, di regola, rimettere in discussione il quantum concordato mediante un separato rimedio di rimborso.
- La conciliazione giudiziale, quando definisce integralmente la controversia tributaria, preclude la successiva deduzione del divieto di doppia imposizione rispetto alle poste già riflesse nell'accordo, poiché il rapporto d'imposta pregresso viene estinto e sostituito dalla nuova obbligazione concordata.
- Il principio di doppia imposizione non può essere invocato per sovvertire ex post gli effetti di una conciliazione giudiziale liberamente perfezionata e adempiuta; la tutela del contribuente va esercitata prima dell'accettazione dell'accordo.
- Per le imposte sui redditi, la corretta imputazione per competenza di ricavi e costi deve essere fatta valere nel merito dell'accertamento; se la controversia viene definita con conciliazione, il profilo sostanziale resta assorbito dalla definitività dell'accordo transattivo-novativo.
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