Cassazione Penale, Ordinanza n. 20120/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva determinato la pena per l'imputato in anni tre e mesi nove di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta e di cui all'art. 353 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione della decisione, censurando il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi di motivazione sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi inerenti consenso, volontà delle parti e difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 353 c.p.
Norma richiamata per uno dei delitti oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di individuare ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta.
art. 129 c.p.p.
È richiamato per affermare l'inammissibilità delle doglianze sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento nei ricorsi avverso sentenza resa in concordato in appello.
art. 616 c.p.p.
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure sui motivi rinunciati o sul merito della valutazione compiuta dal giudice, salvo che si deduca una difformità della decisione rispetto all'accordo o un vizio nella formazione del consenso.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza che attengano al percorso logico del giudice nella determinazione della pena sono inammissibili, quando la sanzione resti entro i limiti legali edittali e non sia affetta da illegalità.
- La mancata considerazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo deducibile in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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