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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avviso di presa in carico - impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’impugnabilità dell’avviso di presa in carico, sostenendo che tale atto, comunicato dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 78/2010, non è espressamente previsto tra gli atti impugnabili dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. L’avviso comunica che le somme richieste con un precedente avviso di accertamento sono state affidate all’agente per la riscossione.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l’impugnabilità dell’avviso di presa in carico anche se non espressamente incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992. L’atto deve indicare il titolo esecutivo di riferimento, informare il contribuente sulle modalità di pagamento delle somme affidate alla riscossione e avvertirlo della sospensione dell’attività di recupero forzoso per il periodo previsto dalla legge. La decisione tutela quindi il diritto del contribuente a contestare l’atto quando esso rende attuale la pretesa esattiva o produce effetti rilevanti nella procedura di riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 29, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 78/2010

    L’agente della riscossione comunica di aver ricevuto in affidamento, ai fini della riscossione, le somme richieste con il precedente avviso di accertamento.

    La norma disciplina l’affidamento delle somme all’agente della riscossione e la relativa comunicazione al contribuente, imponendo che siano rese conoscibili le informazioni essenziali sulla pretesa e sulle modalità di pagamento.

  • Art. 19, decreto legislativo n. 546/1992

    Sebbene l’avviso di presa in carico non sia espressamente elencato tra gli atti impugnabili, l’elenco non impedisce l’impugnazione di atti che manifestino una pretesa tributaria concreta e attuale o producano effetti lesivi per il contribuente.

Massime di principio

  • Un atto può essere impugnabile anche se non compare espressamente nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, quando comunica una pretesa tributaria concreta e attuale o incide significativamente sulla posizione del contribuente.
  • L’avviso di presa in carico deve consentire al contribuente di comprendere quale sia il titolo esecutivo, quali somme siano richieste, come effettuare il pagamento e per quanto tempo l’attività esecutiva resti sospesa.
  • La mancata o insufficiente indicazione del titolo, delle modalità di pagamento o della sospensione può incidere sulla validità dell’atto e sulla possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se l’atto sia meramente informativo oppure se produca effetti immediati o preparatori alla riscossione: nel secondo caso può sussistere un interesse concreto all’impugnazione.

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