Cassazione Penale, Ordinanza n. 08661/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo l'erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale per il reato contestato e l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze tendessero a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, il cui sindacato non può risolversi in una "rilettura" degli elementi fattuali posti a base della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice oggetto della contestazione; la Corte non ne esamina il merito sostanziale, ma rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione con cui i giudici di merito hanno affermato la responsabilità per tale fattispecie.
art. 606, lett. e), c.p.p.
La modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove; resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione del compendio probatorio.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza incidere sul divieto per la Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento legale, implicitamente richiamato nel dispositivo, della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rilettura degli elementi di fatto o una rivalutazione autonoma delle prove, perché tali apprezzamenti spettano esclusivamente al giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si celi una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e non un effettivo errore di diritto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con l'iter logico-giuridico seguito nella decisione impugnata; la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa non integra un motivo deducibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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