Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 09/06/2025 riferito all'anno scolastico 2024/2025 attestante la sospensione del giudizio di ammissione della ragazza alla frequenza della classe successiva presso l'Istituto d’Istruzione Superiore “ANGELO FRAMMARTINO” di Monterotondo (RM); 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell'alunna -OMISSIS-; 3) della valutazione finale pubblicata in data 18 giugno 2025 ove l'alunna -OMISSIS- risulta aver riportato in Matematica e Scienze Naturali una valutazione rispettivamente di 4/10 e 5/10;

Giustizia amministrativa202509107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di scrutinio finale e valutazione conclusiva con sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva per insufficienze in Matematica e Scienze naturali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sospensione del giudizio di ammissione della figlia, iscritta alla seconda classe di un liceo artistico e affetta da DSA, deducendo la violazione dell'art. 5 della legge n. 170/2010, della legge n. 53/2003, dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 122/2009 e dell'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007. Hanno rappresentato che la diagnosi di DSA era stata comunicata all'istituto nell'aprile 2024, che il PDP era stato adottato soltanto nel novembre 2024 e che, dopo la successiva diagnosi di ADHD del gennaio 2025 e la richiesta di considerare la studentessa nell'ambito dei BES, il PDP non era stato aggiornato. È stato inoltre dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifesta, assumendo che la valutazione finale non avesse adeguatamente considerato gli strumenti compensativi e dispensativi connessi alla condizione della studentessa.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, dopo l'accoglimento della tutela cautelare con ordine all'amministrazione di riesaminare la studentessa applicando gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli alunni con DSA e tenendo conto dei BES conseguenti alla diagnosi di ADHD, la studentessa aveva superato le prove d'esame. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione di merito sull'impugnazione della sospensione del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, ma il Ministero è stato condannato a rimborsare ai ricorrenti il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 170/2010

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli strumenti didattici e alle misure compensative e dispensative per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; il giudice non ha deciso nel merito la relativa censura.

  • l. 53/2003

    Richiamata dai ricorrenti quale parametro normativo della disciplina scolastica; la censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 122/2009

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione e all'ammissione degli studenti; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007

    Richiamata dai ricorrenti in relazione alla sospensione del giudizio e alle prove di recupero; non è stata oggetto di applicazione sostanziale nella decisione finale.

  • art. 35 c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al superamento delle prove da parte della studentessa.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento nazionale dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un atto scolastico relativo all'ammissione alla classe successiva, la studentessa supera le prove di recupero o di esame disposte dall'istituzione scolastica, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a.
  • La tutela cautelare che ordina il riesame di una valutazione scolastica secondo gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli studenti con DSA e tenendo conto di ulteriori bisogni educativi speciali può determinare il superamento dell'atto contestato; ove l'esito del riesame sia favorevole e la studentessa superi le prove previste, non residua un'utilità concreta e attuale nella prosecuzione del giudizio di annullamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito non impedisce al giudice di regolare le spese secondo le peculiarità della vicenda e di disporre il rimborso del contributo unificato, anche in caso di compensazione delle spese processuali.
  • Nella diffusione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati identificativi e informazioni sanitarie di una studentessa minorenne, devono essere oscurati le generalità e ogni dato idoneo a rivelarne lo stato di salute, nei presupposti indicati dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.