Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11492/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che ha confermato responsabilità e rideterminato le pene per plurimi episodi di traffico di marijuana. Saidy censura (i) vizi di motivazione nella valutazione delle intercettazioni, sostenendo che conversazioni potessero riferirsi a prestiti di denaro e non a compravendita di droga (capo 8), (ii) errata valutazione circa la conclusione dell'accordo per l'acquisto di 10 kg (capo 17), e (iii) omissione di applicazione dell'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) per taluni capi. Coulibaly deduce (i) violazioni procedurali e vizi di motivazione in ordine all'identificazione dell'utente dell'utenza intercettata (utenza intestata ad altro soggetto) e alla qualificazione della condotta come offerta in vendita, nonchè (ii) carenze motivazionali nella determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Saidy ha ritenuto improponibili i primi due motivi perché questioni di fatto (interpretazione delle intercettazioni) non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, e ha giudicato congrua la motivazione della Corte d'appello circa la non riconducibilità delle conversazioni a prestiti e circa la conclusione dell'accordo. Sul punto relativo al fatto di lieve entità la Corte d'appello aveva motivato il rifiuto con riferimento al rilevante dato ponderale. Per Coulibaly la Cassazione ha ritenuto infondate le censure: la Corte territoriale aveva dato risposta puntuale sull'identificazione dell'utente (riconoscimenti vocali, note di polizia giudiziaria, notorio investigativo) e aveva correttamente qualificato l'offerta in vendita; inoltre la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio era sufficientemente comprensibile e ricostruibile. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di EUR 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Art. 73 comma 1/4: sanzionano il traffico di stupefacenti; comma 5: prevede l'ipotesi del fatto di lieve entità. La Corte di merito ha riconosciuto la rilevanza del dato ponderale per escludere il fatto di lieve entità per taluni capi, applicando invece il comma 5 ad altri capi quando i quantitativi e le circostanze lo giustificavano.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato nei motivi di impugnazione relativi a questioni procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura procedurale sull'identificazione dell'utente dell'utenza intercettata.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato dalla difesa in tema di modalità probatorie/intercettazioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato e valorizzato gli elementi investigativi (note di polizia giudiziaria, riconoscimento vocale).

  • codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato nelle censure sul procedimento: la Cassazione ha ritenuto le contestazioni infondate perché la questione era stata affrontata e motivata nei provvedimenti di merito.

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Riguardano la determinazione della pena (pena base, aumenti, diminuzioni). La Corte d'appello ha specificato la pena base, le riduzioni per attenuanti generiche e per il rito abbreviato e gli aumenti per continuazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente e la ricostruzione aritmetica agevolmente desumibile.

  • codice di procedura penale, art. 597

    Principio devolutivo; la Cassazione osserva che le questioni devono risultare devolute ai giudici d'appello e che la Corte territoriale ha comunque risposto alle deduzioni sull'identificazione dell'utenza.

Massime di principio

  • La Cassazione non è luogo per rivedere l'apprezzamento di fatto delle intercettazioni: le interpretazioni alternative delle conversazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e sindacabili in legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria.
  • Per ritenere integrata l'offerta in vendita di stupefacenti non è richiesta l'accettazione dell'altro: è sufficiente la manifestazione di disponibilità a procurare droga, purché collegata a una effettiva possibilità, anche non attuale, di rendere disponibile lo stupefacente in tempi ragionevoli.
  • L'attribuzione dell'uso di un'utenza intestata a terzi può fondarsi su elementi investigativi (riconoscimenti vocali, note di polizia giudiziaria, notorio investigativo) e non richiede che la scheda sia formalmente intestata all'imputato, purché la motivazione sia chiara e documentata.
  • Il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5 dipende da valutazioni concrete, in primo luogo dal dato ponderale della sostanza e dalle circostanze della condotta; il giudice di merito deve motivare in ordine ai motivi di esclusione o di accoglimento.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve indicare la pena base, le modalità di calcolo degli aumenti per continuazione e le eventuali diminuzioni (es. rito abbreviato, attenuanti): se i passaggi sono desumibili dalla motivazione, la Cassazione ritiene la motivazione adeguata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.