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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09940/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. Il correntista aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole, con condanna della banca al pagamento di una somma; la Corte d'appello ha poi riformato la decisione, rideterminando il saldo del conto in favore della banca in assenza degli estratti conto relativi al primo periodo del rapporto e respingendo la domanda di ripetizione dell'indebito fondata su capitalizzazione degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, spese trimestrali e usurarietà dei tassi. Con il ricorso per cassazione il correntista ha dedotto: 1) il difetto di procura in capo al soggetto che aveva proposto l'appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione; 2) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. in tema di onere della prova e valutazione delle prove, sostenendo che non potesse gravare su di lui la produzione degli estratti conto del periodo iniziale, molto risalente, e che la banca avesse omesso dolosamente di consegnarli; 3) violazione dell'art. 119 t.u.b., assumendo che la banca dovesse produrre gli estratti conto indipendentemente dal limite decennale; 4) violazione degli artt. 1175, 1227, 1358 e 2967 c.c. sul criterio del cd. saldo zero; 5) violazione degli artt. 2967 c.c. e 210 c.p.c. per il mancato ordine di esibizione alla banca degli estratti conto 2000-2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione del difetto di procura dell'appellante non risultava specificamente indicata come tempestivamente sollevata nel giudizio di merito e, comunque, la costituzione della banca nel giudizio di legittimità valeva come ratifica. Ha respinto come infondati il secondo e il quarto motivo, confermando che nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di indebito e la rideterminazione del saldo grava su di lui l'onere di provare gli avvenuti pagamenti e l'assenza di valida causa debendi; in mancanza degli estratti conto iniziali e di altri elementi idonei a ricostruire il rapporto, il saldo va ricalcolato prendendo come base il primo saldo disponibile a debito del cliente. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata deduzione, da parte dell'attore, dell'omessa consegna degli estratti conto iniziali; inoltre, l'ordine di esibizione è un mezzo istruttorio discrezionale e residuale, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La doglianza sul difetto di procura non può essere utilmente proposta in cassazione se la questione non risulta tempestivamente sollevata nel giudizio di appello e non emerge un rilievo officioso del giudice di merito.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per escludere che il preteso vizio di rappresentanza dell'appellante potesse essere fatto valere per la prima volta in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio promosso dal correntista per la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare i pagamenti indebiti e la mancanza di causa debendi grava sul correntista.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non è accoglibile se non si individua una violazione dei limiti legali di valutazione o del principio dispositivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito ad una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale.

  • art. 119 t.u.b.

    È richiamato per sostenere l'obbligo della banca di produrre gli estratti conto, ma la Corte non accoglie la censura in quanto l'onere probatorio principale resta a carico del correntista.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a sovvertire la regola sull'onere della prova e sul saldo iniziale da assumere in mancanza della documentazione iniziale.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato dal ricorrente senza che la censura superi il rilievo assorbente circa la mancata prova degli indebiti addebiti.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a incidere sulla ricostruzione del saldo operata dalla Corte di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia altrimenti acquisibile e non per finalità esplorative.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Essendovi rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario e di rideterminazione del saldo di conto corrente, il correntista che agisce in giudizio deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi; la mera allegazione di addebiti illegittimi non è sufficiente.
  • Se mancano gli estratti conto relativi alla fase iniziale del rapporto e non vi sono altri elementi idonei a ricostruire compiutamente l'andamento del conto, il ricalcolo del saldo può legittimamente partire dal primo saldo disponibile a debito del cliente.
  • La doglianza relativa al difetto di procura della parte appellante è inammissibile in cassazione quando la questione non risulti tempestivamente dedotta nel giudizio di merito e, comunque, la costituzione nel giudizio di legittimità può valere come ratifica del potere rappresentativo.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia erroneamente dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale e non può essere imposto o sindacato in cassazione come mezzo esplorativo per supplire alla mancata prova della parte che agisce in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProveNotificazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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