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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 107 del 7 maggio 2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 533/2023, notificata in data 27 novembre 2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 107 del 7 maggio 2024, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per la Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, n. 107 del 7 maggio 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva riconosciuto alla docente il contributo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, adempiendo quindi solo parzialmente al giudicato, ma non ha eseguito il pagamento del capitale dovuto. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile e che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il capo concernente il pagamento del capitale e dei relativi accessori. Poiché le sollecitazioni dell'Amministrazione non avevano condotto a una tempestiva esecuzione integrale, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l'adempimento sostitutivo. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamata quale base normativa del beneficio economico relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione soltanto parziale di un giudicato consente al creditore di chiedere l'attuazione coattiva della parte rimasta ineseguita, anche quando l'amministrazione abbia adempiuto ad altri capi della decisione.
  • Quando l'amministrazione non esegue tempestivamente un obbligo pecuniario risultante da un giudicato irrevocabile, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva e fissare un termine per l'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio; in tale ipotesi, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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