Cassazione Civile, Ordinanza n. 20055/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposta di registro per atti giudiziari in relazione a un decreto ingiuntivo. Il contribuente, avvocato, sosteneva che il decreto ingiuntivo non contenesse alcuna effettiva enunciazione del mandato professionale, ma al più un suo presupposto logico, e che comunque non potesse considerarsi unitariamente il decreto con il ricorso monitorio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 633, 640 e 641 c.p.c., per avere il giudice ritenuto che il decreto ingiuntivo coincida o si compenetri con il ricorso per ingiunzione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'atto tassato non enunciava il mandato professionale ma solo un presupposto; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la tassazione per enunciazione non possa fondarsi sulla mera evocazione implicita di un atto presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per la peculiare struttura del procedimento monitorio, il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo siano inscindibilmente collegati, sicché le allegazioni del ricorso richiamate nel decreto per relationem entrano nel contenuto rilevante dell'atto ai fini della tassazione. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, ricorrevano i presupposti dell'art. 22 TUR perché il rapporto professionale e le sue condizioni risultavano dal ricorso monitorio confluito nel decreto, con conseguente legittimità dell'imposta fissa applicata. È stata disposta la compensazione delle spese per mancata costituzione dell'Agenzia con controricorso ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto col primo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indica il vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto con il secondo motivo
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
la tassazione per enunciazione presuppone che l'atto enunciante richiami un atto diverso autonomo; nel caso di decreto ingiuntivo, il ricorso monitorio richiamato per relationem rileva ai fini della tassazione; se il contratto enunciato è totalmente ineseguito, l'imposta è dovuta per l'intero valore della prestazione ineseguita
artt. 633, 640 e 641 c.p.c.
disciplinano il procedimento monitorio, la cui struttura giustifica il collegamento inscindibile tra ricorso e decreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato
art. 22, T.U. Registro
richiamato come disciplina della tassazione per enunciazione
art. 633 c.p.c.
parte della disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo
art. 640 c.p.c.
parte della disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo
art. 641 c.p.c.
parte della disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio, il ricorso per ingiunzione e il decreto ingiuntivo formano un complesso inscindibile ai fini dell'individuazione del contenuto dell'atto rilevante per la tassazione, poiché il decreto richiama per relationem le allegazioni del ricorso.
- Ai fini dell'art. 22 del TUR, la tassazione per enunciazione richiede l'autonomia oggettuale dell'atto enunciato, l'identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato e la permanenza degli effetti dell'atto enunciato.
- La tassazione per enunciazione non discende da una generica menzione di un atto, ma dalla sua effettiva enunciazione quale base della decisione giudiziale.
- Quando il contenuto del rapporto contrattuale o professionale risulta dal ricorso monitorio poi confluito nel decreto ingiuntivo, la relativa enunciazione è fiscalmente rilevante anche se recepita per relationem nel provvedimento.
- L'imposta di registro è un'imposta d'atto e si applica agli atti che la legge assoggetta a registrazione, secondo la loro effettiva portata giuridica.
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