Cassazione Penale, Sentenza n. 5751/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31271/2021 (che aveva dichiarato inammissibile un ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 05/11/2020), denunciando errore materiale e sostanziale del provvedimento impugnato e violazione degli artt. 3, 5, 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, degli artt. 3 e 27 della Costituzione e dell'art. 78 c.p. Il ricorrente sostiene che le motivazioni del provvedimento sono errate e contraddittorie e che gli spettava il beneficio della non applicabilità dell'ergastolo per aver chiesto tempestivamente il rito abbreviato.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per più ragioni convergenti. In primo luogo per carenza di correlazione specifica tra le argomentazioni del ricorrente e le motivazioni della decisione impugnata (mancato confronto e aspecificità dell'impugnazione); inoltre il ricorrente avrebbe attribuito alla decisione della Settima Sezione della Cassazione contenuti a essa estranei. In secondo luogo è stata rilevata la defectio di procura: l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso si è qualificato difensore di fiducia senza menzionare il rilascio di procura speciale, vizio che rende il ricorso inammissibile secondo costante giurisprudenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), art. 3
Invocato dal ricorrente come parametro di tutela contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso è stato ritenuto aspecifico e inammissibile.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), art. 5
Richiamato dal ricorrente in ordine a garanzie della libertà personale; non è stata effettuata un'analisi sostanziale per carenza di specificità dell'impugnazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), art. 6
Invocato in relazione al diritto a un equo processo; la Corte ha rigettato il ricorso per ragioni formali procedurali e di specificità, senza entrare nel merito della presunta violazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), art. 7
Richiamato dal ricorrente in tema di irretroattività delle norme penali; non è stata fatta valutazione di merito a causa dell'inammissibilità.
Costituzione italiana, art. 3
Invocato per profili di uguaglianza sostanziale e trattamento differenziato; la Corte non ha affrontato il merito per ragioni formali.
Costituzione italiana, art. 27
Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena e alla nozione di responsabilità penale; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
Codice penale, art. 78
Citato dal ricorrente (probabilmente in relazione alla disciplina della recidiva o altre aggravanti); la Corte non ha valutato la questione di merito.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiesto come limite dei motivi di impugnazione: la Corte rileva che il ricorso è stato proposto nei limiti di cui all'art. 173 ma comunque manca la necessaria specificità e correlazione con la decisione impugnata.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 18826/2012, Pezzo)
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso deve evidenziare la correlazione tra le argomentazioni e la decisione impugnata; la mancata specificità è causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U, n. 32744/2014, Zangari e altre)
Richiamata per il principio consolidato che il ricorso straordinario è inammissibile se proposto dal difensore privo di procura speciale.
Massime di principio
- Un ricorso straordinario deve contenere una correlazione puntuale e specifica tra le censure proposte e le motivazioni del provvedimento impugnato: aspecificità o mancato confronto con le ragioni della decisione determinano l'inammissibilità.
- Il difensore che propone ricorsi straordinari deve essere munito di procura speciale o deve risultare espressamente il rilascio della stessa; l'assenza di tale procura è motivo di inammissibilità.
- Richiamare violazioni di norme costituzionali o convenzionali senza argomentarne concretamente l'alterazione del giudizio di merito è insufficiente: le doglianze devono essere sviluppate e documentate.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in mancanza di giustificazioni idonee, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Prima di proporre impugnazioni straordinarie è fondamentale verificare e documentare i presupposti formali (procure, limiti di impugnazione, specificità dei motivi) per evitare il rigetto per vizi procedurali.
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