Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9358/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previe misure cautelari 1) del decreto dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, della Regione Siciliana di data 13 dicembre 2022, n. 1247, recante in oggetto “individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, con relativi allegati; 2) del decreto del Dirigente Responsabile del Servizio dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, di data 19 dicembre 2022, n. 1282; 3) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 5) se e in quanto necessario, altresì delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell'accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l’attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l' “individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 6) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall'art 1 della l. 145/2018; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noti, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all'oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202303879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di applicazione del meccanismo del payback per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i provvedimenti statali e regionali concernenti la determinazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 e la compartecipazione delle aziende private mediante il meccanismo del payback. Ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, sia a vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. La novella legislativa prevedeva una cessazione della materia del contendere ex lege subordinata anche ad adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e delle Province autonome. Poiché tali adempimenti non risultavano compiuti, il versamento del 25 per cento effettuato dalla ricorrente non ha consentito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento ha fatto venire meno l'interesse della ricorrente alla decisione sulle censure, determinando l'improcedibilità del ricorso. La cessazione della materia del contendere ex lege richiede inoltre gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce il riferimento normativo dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi relativi al payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio da remoto, previo avviso del Presidente sulla questione definitoria rilevante.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente la propria posizione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta dell'obbligazione controversa, il pagamento effettuato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge può essere subordinata a specifici adempimenti amministrativi e comunicativi; in mancanza di tali adempimenti, il giudice deve qualificare l'esito processuale secondo la concreta situazione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l'improcedibilità del ricorso.
  • L'intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rende non necessaria la decisione sulle censure di illegittimità dedotte contro gli atti impugnati, comprese quelle relative alla legittimità costituzionale o alla disciplina legislativa presupposta, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.