Cassazione Penale, Ordinanza n. 33696/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di revoca, ha revocato l'ordinanza del 21 marzo 2019 e, conseguentemente, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello, poiché l'imputato era deceduto dopo la deliberazione della sentenza di appello e prima della deliberazione della Corte di cassazione. La Corte ha precisato che la dichiarazione di inesistenza compete allo stesso giudice che ha deliberato la decisione, e non al giudice dell'esecuzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (Pubblico ministero)
La controversia
A seguito della sollecitazione della Corte d'appello di Napoli è stato attivato il procedimento per revocare l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 21 marzo 2019 nei confronti dell'imputato. Dagli atti e dal certificato di morte risultava che l'imputato era deceduto il 5 gennaio 2019, quindi prima della deliberazione dell'ordinanza. Il Pubblico ministero ha chiesto la revoca della decisione. La Corte ha rilevato che la decisione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente, poiché manca il soggetto processuale nei cui confronti esercitare la pretesa punitiva; la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso rendeva inesistente la successiva ordinanza.
Massime di principio
- La decisione pronunciata nei confronti di un imputato già deceduto prima della sua deliberazione è giuridicamente inesistente, perché manca il soggetto processuale nei cui confronti deve essere esercitata e pronunciata la pretesa punitiva.
- Quando il decesso dell'imputato interviene dopo la deliberazione della sentenza di merito ma prima della deliberazione della decisione di legittimità, la Corte di cassazione deve revocare la propria decisione e annullare senza rinvio la sentenza di merito.
- L'inesistenza della decisione pronunciata dopo la morte dell'imputato deve essere dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la decisione, non dal giudice dell'esecuzione.
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