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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19972/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un investitore aveva convenuto la banca chiedendo, in via principale, l’accertamento della inesistenza, nullità, invalidità o inefficacia di due contratti derivati conclusi nel tempo, o in subordine la risoluzione per inadempimento del contratto quadro di investimento e dei relativi derivati, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate ovvero al risarcimento del danno. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto tutte le domande ritenendo valido il contratto quadro anche se sottoscritto solo dal cliente e reputando adempiuti dalla banca gli obblighi informativi di profilatura e informazione attiva. Nel ricorso per cassazione il cliente deduceva: 1) violazione delle norme sulla forma scritta del contratto quadro e sulla nullità, sostenendo che il contratto era nullo perché privo della sottoscrizione della banca; 2) violazione delle norme sugli obblighi informativi dell’intermediario, contestando sia la valutazione della profilatura del rischio sia l’apprezzamento delle prove testimoniali circa l’informazione resa sui prodotti derivati. La società cessionaria eccepiva anche il difetto di legittimazione passiva; la banca in liquidazione chiedeva l’improcedibilità per la sopravvenuta procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società cessionaria per difetto di prova della sua legittimazione passiva, ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca in liquidazione e ha rigettato il ricorso principale nel merito. In particolare ha ritenuto che, per il contratto quadro di intermediazione concluso sotto la vigenza della l. n. 1 del 1991, la forma scritta richiesta dalla disciplina di settore ha natura funzionale di protezione dell’investitore e può ritenersi rispettata anche in presenza della sola sottoscrizione del cliente, se il documento è scritto e consegnato; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sugli obblighi informativi perché diretta, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove. Conseguentemente sono stati dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare può essere chiamato in giudizio anche in cassazione, ma chi invoca tale legittimazione deve provarne i presupposti.

  • d.l. 25 giugno 2017, n. 99

    Nel sistema della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete rileva il rinvio alle norme bancarie e concorsuali.

  • L. 20 dicembre 2017, n. 212

    Conversione del d.l. n. 99/2017, richiamata per il regime della liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 80 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Per quanto non diversamente disposto, rinvia alle disposizioni della legge fallimentare.

  • art. 96 l.fall.

    Il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva e il commissario può proseguire il giudizio di impugnazione.

  • art. 6, l. 2 gennaio 1991, n. 1

    obbligo della forma scritta per i contratti-quadro che disciplinano servizi di investimento

    La forma scritta è prevista a tutela dell’investitore e consente il controllo del contenuto e delle modalità di esecuzione del rapporto; il requisito è funzionale e non strutturale.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato come norma sulla forma e sulla disciplina dei contratti di investimento.

  • art. 30 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    Richiamato in tema di disciplina dei servizi di investimento e forma del contratto quadro.

  • artt. 1321, 1325, 1326, 1350 e 1418 c.c.

    Richiamati in relazione alla validità del contratto e alla dedotta nullità per difetto di forma.

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato sugli obblighi dell’intermediario nei confronti del cliente.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato per la disciplina probatoria e formale nei servizi di investimento.

  • artt. 28 e 31 Reg. Consob n. 11522 del 1998

    L’intermediario deve acquisire informazioni su esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio del cliente, e fornire adeguata informazione sui prodotti.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato in tema di diligenza dell’intermediario.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in tema di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova in tema di obblighi informativi e legittimazione passiva.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sugli obblighi informativi e sul valore delle dichiarazioni rese.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sul fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi invochi la legittimazione passiva del successore a titolo particolare deve allegare e provare i presupposti del subentro; in difetto, il ricorso nei suoi confronti è inammissibile.
  • La sopravvenuta apertura della liquidazione coatta amministrativa di una banca non rende improcedibile il giudizio di cassazione già promosso contro la sentenza di merito, potendo il credito essere ammesso al passivo con riserva.
  • Nei contratti quadro di investimento soggetti alla disciplina del 1991, la forma scritta richiesta dalla normativa ha funzione protettiva dell’investitore e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell’intermediario, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest’ultimo.
  • L’eventuale nullità per difetto di forma nel settore dei servizi di investimento va interpretata in chiave funzionale, coerentemente con la ratio di protezione del cliente e con la disciplina di settore.
  • La censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in cassazione, perché il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito.
  • L’adempimento degli obblighi informativi dell’intermediario può essere desunto, ai fini della profilatura del cliente, dalle dichiarazioni da questi sottoscritte sul proprio profilo di rischio, esperienza e obiettivi di investimento, se il giudice di merito le ritiene attendibili e coerenti con il quadro fattuale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaGiurisdizioneSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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