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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5200/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 660 c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la decisione era sprovvista di un percorso argomentativo esaustivo sugli elementi probatori e tali elementi non consentivano di configurare la fattispecie di molestie di cui all'art. 660 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha valutato che l'arco temporale circoscritto (circa un'ora) e la condizione di ubriachezza del ricorrente non consentono di ritenere integrato il requisito della 'petulanza' necessario per il reato previsto dall'art. 660 c.p. I comportamenti descritti risultano più correttamente inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 688 c.p., depenalizzata dall'art. 54 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con la conseguente assenza di illiceità penale. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste".

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Per la configurabilità del reato di molestie (art. 660) è necessario il requisito della 'petulanza', intesa come atteggiamento di arrogante invadenza e intromissione continua e inopportuna nella sfera altrui; la pluralità di azioni di disturbo deve dimostrare tale continuità invasiva.

  • art. 688 cod. pen.

    I comportamenti contestati al ricorrente sono stati ritenuti riconducibili a questa fattispecie, la quale, essendo stata oggetto di depenalizzazione, non integra più illeciti penali rilevanti ai fini della condanna.

  • art. 54 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    Ha depenalizzato alcune contravvenzioni (tra cui quelle in precedenza previste dall'art. 688 c.p.), rimuovendo il carattere penale di condotte che rientrano in tale categoria.

  • art. 81 cod. pen., comma secondo

    art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione di più azioni; la Corte ha comunque ritenuto che la pluralità di atti nell'arco di breve tempo e in condizioni di ubriachezza non soddisfacesse il requisito della petulanza richiesto per l'art. 660 c.p.

Massime di principio

  • Per il reato di molestie ex art. 660 c.p. è essenziale dimostrare la 'petulanza': un atteggiamento di invadenza continua e opprimente, non semplici azioni moleste isolate o concentrate in un arco temporale ristretto.
  • La mera ripetizione di atti molesti in un arco temporale breve non è automaticamente sufficiente a integrare la petulanza; la valutazione deve considerare la natura, la durata, la continuità e l'intensità dell'invasione della sfera altrui.
  • Se i fatti sono riconducibili a una fattispecie depenalizzata (es. art. 688 c.p. a seguito del d.lgs. 507/1999), non può sussistere responsabilità penale e la sentenza di condanna deve essere annullata.
  • L'ubriachezza del soggetto, pur rilevante ai fini della dinamica, non supplisce al requisito soggettivo della petulanza richiesto per l'art. 660 c.p.
  • La motivazione del giudice deve esplicitare in modo adeguato il percorso probatorio e giuridico che porta alla qualificazione della condotta; l'assenza di argomentazione su punti decisivi può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
  • In casi simili, il difensore dovrebbe contestare specificamente la configurazione della 'petulanza' e verificare se le condotte contestate ricadono in fattispecie depenalizzate o in ambiti non più rilevanti penalmente.

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