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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37626/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

L'associazione ha impugnato in cassazione la decisione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimo il recupero di maggiore IVA, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2013 su prestazioni di pubblicità e altre attività qualificate dall'Ufficio come operazioni commerciali. Secondo la ricorrente, l'esenzione IVA prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri non era stata abrogata né compressa dall'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008, che si sarebbe limitato a incidere sulla diversa qualifica di ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997. L'associazione sosteneva inoltre che il decreto ministeriale del 25 maggio 1995 rilevasse solo ai fini delle imposte dirette, che la normativa provinciale di Bolzano avesse ampliato le fonti di finanziamento ammissibili e che, comunque, il punto relativo alla non marginalità/strumentalità delle attività non fosse stato oggetto di specifico appello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha invece censurato la statuizione di annullamento delle sanzioni, sostenendo che l'obiettiva incertezza normativa non poteva essere riconosciuta quando il giudice sia riuscito a interpretare la disciplina con esito coerente con la tesi dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'associazione nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione. La Corte ha affermato che l'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008 non ha inciso sulla disciplina speciale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991, che continua ad applicarsi alle organizzazioni di volontariato anche dopo il 2009, pur venendo meno per esse i soli ulteriori benefici previsti per le ONLUS di diritto dal d.lgs. n. 460/1997 se svolgono attività commerciali non marginali. Tuttavia, resta da accertare in fatto se le specifiche attività di sponsoring fossero strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per il funzionamento delle attività di volontariato organizzate, ai sensi della legge provinciale di Bolzano richiamata dalla ricorrente. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 8, comma 2, L. n. 266/1991

    le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato ... costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

    l'esenzione IVA per le organizzazioni di volontariato continua ad applicarsi anche dopo il 2009 e non è stata abrogata implicitamente dall'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008.

  • art. 8, comma 4, L. n. 266/1991

    rileva per distinguere il diverso regime delle attività commerciali e produttive marginali ai fini delle imposte dirette.

  • art. 6, L. n. 266/1991

    l'iscrizione nei registri è condizione per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 7 e 8.

  • art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460/1997

    Sono in ogni caso considerati ONLUS ... gli organismi di volontariato ... iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano... Sono fatte salve le previsioni di maggior favore

    attribuisce la qualifica di ONLUS di diritto alle organizzazioni di volontariato iscritte, salvo il mantenimento delle previsioni speciali di maggior favore.

  • art. 14, d.lgs. n. 460/1997

    disciplina alcune agevolazioni IVA per le ONLUS, ma non esclude l'applicazione della normativa speciale più favorevole prevista per le organizzazioni di volontariato.

  • art. 30, comma 5, d.l. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009

    La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica ... che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali

    incide solo sui requisiti per la qualifica di ONLUS di diritto, non abroga la speciale esenzione IVA dell'art. 8, comma 2, L. n. 266/1991.

  • art. 4, punto g), L. provinciale n. 11/1993

    amplia le fonti di finanziamento delle organizzazioni di volontariato nella Provincia autonoma di Bolzano includendo entrate da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali.

  • art. 5, L. n. 266/1991

    va coordinato sistematicamente con l'art. 8 per delimitare le fonti di finanziamento compatibili con il regime agevolativo.

  • art. 6, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla parte per contestare la sanzionabilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla parte per sostenere la non irrogabilità delle sanzioni in presenza di incertezza.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    richiamato dalla parte a fondamento dell'esimente da sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Massime di principio

  • L'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185/2008 non abroga implicitamente l'esenzione IVA prevista dall'art. 8, comma 2, della L. n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri; esso incide solo sulla diversa e più ampia qualifica di ONLUS di diritto e sulle agevolazioni del d.lgs. n. 460/1997.
  • Quando una disciplina speciale prevede una specifica esenzione fiscale, la perdita dei requisiti per un distinto regime agevolativo non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione speciale, salvo una chiara previsione abrogativa o incompatibile.
  • Nell'applicazione del regime agevolativo per le organizzazioni di volontariato occorre coordinare la norma statale con le eventuali disposizioni provinciali e accertare in fatto se le attività commerciali siano marginali o comunque strumentali al reperimento delle risorse necessarie all'attività istituzionale.
  • L'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa va valutata con riguardo alla reale complessità del quadro normativo, non potendo essere negata automaticamente per il solo fatto che il giudice riesca a ricostruire una soluzione interpretativa.
  • In presenza di un rapporto tra normativa generale ONLUS e normativa speciale sulle organizzazioni di volontariato, la clausola di salvaguardia delle disposizioni di maggior favore impone di privilegiare la disciplina speciale più favorevole ove applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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