Cassazione Civile, Ordinanza n. 19233/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Tre eredi legittimari di un defunto hanno agito contro la sorella di quest'ultimo chiedendo la riduzione, per lesione della legittima, di una serie di trasferimenti di denaro eseguiti dal de cuius in favore della convenuta nel periodo successivo alla separazione coniugale e fino al decesso. Gli attori hanno sostenuto che tali movimenti di denaro, ricostruiti tramite indagini bancarie e documentazione di assegni, integrassero donazioni effettuate per sottrarre somme all'eventuale aggressione della coniuge separata e che fossero nulle per difetto della forma richiesta dalla legge, con conseguente obbligo della destinataria di restituire quanto percepito. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la riduzione per mancata accettazione beneficiata e ha rigettato la nullità per difetto di prova dell'entità delle elargizioni; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo inammissibile come nuova la prospettazione della nullità per difetto di forma. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: contraddittorietà della motivazione; omesso esame della documentazione bancaria/assegni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della prova documentale; violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato nuova la questione di nullità, nonostante fosse già stata dedotta e potesse essere rilevata d'ufficio; nullità della sentenza sulla domanda di collazione/restituzione per affermazioni interne inconciliabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La decisione di rinvio dovrà riesaminare le domande degli eredi applicando il principio per cui la nullità del contratto/donazione, ove rilevante ai fini della pretesa, è rilevabile d'ufficio anche in appello come eccezione in senso lato, e tenendo conto che la questione della nullità era già stata affrontata in primo grado, sebbene respinta per difetto di prova.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro processuale evocato per censurare la nullità della sentenza, l'omesso esame di fatti/documenti e la violazione di legge.
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la asserita nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente.
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere che la Corte di merito non avesse considerato documenti decisivi prodotti in giudizio.
art. 345 c.p.c.
la Cassazione ne ribadisce la compatibilità con il rilievo officioso in appello della nullità, trattandosi di eccezione in senso lato e di questione attinente ai fatti costitutivi della domanda.
art. 1421 c.c.
la nullità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, nei limiti in cui la questione sia rilevante ai fini della decisione.
art. 564 c.c.
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è condizione per l'azione di riduzione solo quando questa sia proposta contro un terzo e non anche quando sia proposta contro un coerede.
art. 557 c.c.
richiamato per la spiegazione della ratio della disciplina che tutela il terzo rispetto ai creditori del defunto quando il legittimario non abbia accettato con beneficio d'inventario.
art. 2932 c.c.
menzionato solo incidentalmente nella tassonomia della materia, non nel testo della decisione.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è condizione di proponibilità dell'azione di riduzione soltanto se la domanda è rivolta contro un soggetto terzo, non quando il convenuto sia un coerede.
- La nullità di un atto o contratto che costituisca il fatto costitutivo o presupposto della pretesa può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, come eccezione in senso lato, senza che operi il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
- Se la questione di nullità è già stata introdotta e scrutinata in primo grado, il giudice di appello non può dichiararla nuova per negarne l'esame, dovendo invece verificare nel merito la natura degli atti dedotti.
- La contraddittorietà solo apparente della motivazione non integra nullità della sentenza quando le proposizioni, lette nel loro contesto complessivo, risultano riconducibili a una linea argomentativa coerente.
- Quando la prova documentale è stata riprodotta in appello e la questione istruttoria è stata riproposta, il giudice del rinvio deve riesaminare la domanda alla luce dell'intero materiale probatorio rilevante.
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