Cassazione Penale, Sentenza n. 32258/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Udine del 28/11/2023 che aveva dichiarato Zigotti colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione della norma contestata e dell'art. 131-bis c.p., lamentando motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica e travisamento della prova. Sosteneva che il deposito riguardava materiale boschivo naturale in modesto quantitativo (circa 4 metri cubi), non abituale, parzialmente mischiato a neve e lasciato in una scarpata prativa; rilevava inoltre la rimozione del materiale, invocando l'esclusione della punibilità per particolare tenuità alla luce della riforma (c.d. riforma Cartabia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso la particolare tenuità del fatto nonostante l'episodio fosse unico e fosse stata effettuata la rimozione: la decisione è fondata sulla valutazione del quantitativo (circa 2.000 kg di rifiuti non pericolosi da depezzatura di tronchi) e sulla localizzazione dell'abbandono (area prativa e boschiva di particolare valore ambientale e paesaggistico), elementi di merito non sindacabili in Cassazione salvo vizio evidente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il Tribunale aveva nel merito inflitto un'ammenda di euro 1.800,00.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 256, comma 2
art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma applicata per qualificare la condotta come contravvenzione per abbandono/discarica di rifiuti non pericolosi; il giudice di merito ha ritenuto che l'entità del materiale e il valore ambientale dell'area integrassero un'offesa non di particolare tenuità.
Codice penale, art. 131-bis
Norma relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato che elementi come episodio unico e successiva rimozione possono essere rilevanti ma non automaticamente determinanti; è necessario che l'offesa concreta sia di scarsa gravità, valutazione che nel caso è stata negativamente apprezzata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: onere delle spese processuali e possibile somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione fissando equitativamente la somma in euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che non risultano elementi che dimostrino colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non esclude però l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della sanzione pecuniaria a titolo di Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità è concreta: il giudice pesa quantità e natura del materiale abbandonato e la sensibilità ambientale del luogo; materiale 'naturale' può comunque costituire rifiuto e arrecare offesa rilevante.
- Il carattere non abituale (episodio isolato) e la rimozione successiva delle tracce sono elementi favorevoli al ricorrente ma non sono di per sé sufficienti ad escludere la punibilità se l'offesa è apprezzabile.
- Le valutazioni sulla consistenza quantitativa del deposito e sul danno ambientale sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione non riesamina la prova se non in presenza di travisamento manifesto.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la scelta dell'importo può avvenire anche quando non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso.
- Non confondere volume e peso: il giudice può valorizzare il peso (ad es. 2.000 kg) come indicatore significativo dell'entità dell'offesa ambientale.
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