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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1043/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e per detenzione di banconote contraffatte destinate alla circolazione (art. 110, 455 c.p.). Primo motivo: violazione di legge per aver applicato l'art. 624 c.p. (furto) anziché l'art. 646 c.p. (appropriazione di cose comuni/appropriazione indebita), poiché l'energia sarebbe transitata dal contatore condominiale e la difesa sostiene che, in quanto locatari, i ricorrenti avrebbero potuto disporne pro quota; si lamenta inoltre carenza di motivazione sul punto della qualità di locatari e sulla validità della querela dell'amministratrice senza delibera assembleare. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del falso grossolano delle banconote sequestrate, che la difesa ritiene non adeguatamente esaminato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che, quando l'energia elettrica, già transitata per il contatore condominiale, venga deviata tramite allaccio abusivo verso l'abitazione per esclusivo uso degli imputati, si realizza una sottrazione posta al di fuori del potere dispositivo legittimo dei condomini, integrando il reato di furto (art. 624 c.p.) e non l'appropriazione indebita. Ha inoltre osservato che, data la riconfigurazione come furto aggravato dal mezzo fraudolento, la questione della validità della querela dell'amministratrice è assorbita perché il reato è perseguibile d'ufficio. Sul secondo punto la Corte ha confermato che le banconote non presentavano un falso "ictu oculi": la grossolanità non risultava percepibile dall'uomo medio nel normale scambio (se non, al più, per l'identità del numero di serie, rilevabile solo in caso di più banconote), per cui la valutazione dei giudici di merito è ritenuta logicamente fondata. Di conseguenza il ricorso è respinto e ciascun ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Rilevato applicabile alla fattispecie: la deviazione dell'energia elettrica dopo il contatore condominiale verso uso esclusivo integra il furto, poiché l'agente si pone al di fuori dell'esercizio del potere dispositivo legittimo degli altri condomini

  • art. 646 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma più adeguata (appropriazione di cose comuni), ma ritenuto non applicabile dal Collegio quando la condotta realizza una sottrazione esclusiva rispetto alla destinazione comune

  • art. 110 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 455 c.p. per la partecipazione a delitti relativi a banconote contraffatte; la responsabilità per la detenzione finalizzata alla messa in circolazione è stata confermata

  • art. 455 c.p.

    Norma del falso nummario applicata alla detenzione di banconote contraffatte; la Corte ha valutato che non ricorresse la grossolanità idonea a escludere l'offensività del fatto

  • art. 49 c.p.

    Richiamato nel ragionamento sul falso: il reato impossibile per falso grossolano ricorre solo quando la contraffazione sia percepibile "ictu oculi" dall'uomo comune

Massime di principio

  • Se l'energia elettrica transita dal contatore condominiale e poi viene deviata tramite allaccio abusivo per uso esclusivo dell'appartamento, la condotta tende ad integrare il reato di furto (art. 624 c.p.) e non l'appropriazione di cose comuni (art. 646 c.p.).
  • La distinzione tra furto e appropriazione indebita si fonda sulla presenza di un autonomo potere dispositivo del bene: se l'agente esercita un potere di fatto al di fuori del controllo di chi ha un diritto superiore, prevale la qualificazione per furto.
  • Nei reati perseguibili d'ufficio (es. furto aggravato), eventuali vizi formali della querela privata dell'amministratore di condominio (mancata delibera assembleare) sono generalmente irrilevanti ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
  • In tema di falso nummario, la 'grossolanità' rilevante ai fini dell'esclusione della punibilità sussiste solo se la contraffazione è immediatamente riconoscibile dall'uomo medio nel normale uso; elementi tecnici o facilmente percepibili solo in specifiche condizioni (es. controllo dei numeri di serie su più banconote) non sono sufficienti di per sé.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale documentare la titolarità o il diritto di uso del bene (es. prove di consumi pro quota, titolarità di contatori) oppure, quanto al falso nummario, produrre elementi che dimostrino la riconoscibilità immediata della contraffazione (es. evidenze macroscopiche, più banconote con stesso numero di serie, testimonianze su modalità di scambio).
  • La valutazione finale dipende fortemente dalla fattispecie concreta: elementi materiali dell'allaccio abusivo (collegamento fisico, punto di prelievo, esclusività dell'uso) e le circostanze della circolazione delle banconote (numero, contesto della spesa, rapidità dello scambio) sono decisivi per la corretta inquadratura giuridica.

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