Cassazione Penale, Sentenza n. 18239/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro di euro 3.507.500,00 ritenuti profitto del reato di bancarotta patrimoniale a carico dell'indagato. Venivano denunciati quattro vizi: 1) carenza o apparenza della motivazione sul periculum in mora (art. 125, comma 3 c.p.p.), con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite su motivazione rafforzata in materia di beni confiscabili; 2) mancata motivazione circa l'effettiva esistenza del profitto e le incertezze ricostruttive dovute al decorso del tempo e ai trasferimenti tra società di gruppo; 3) violazione degli artt. 240 c.p. e 321 c.p.p. in ordine al nesso di pertinenzialità e alla illegittimità della confisca diretta (o di fatto per equivalente) di somme accreditate successivamente e su conti anche cointestati a terzi; 4) errata immediatezza di esecutività del sequestro in base agli artt. 310 e 322-bis c.p.p., sostenendo che gli effetti dell'ordinanza del riesame dovrebbero restare sospesi fino a definitiva pronuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Sul piano motivazionale (motivi 1 e 2) la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica ed esauriente: non è richiesta una motivazione "rafforzata" nelle misure cautelari reali e il Tribunale aveva adeguatamente valutato il fumus commissi delicti e il periculum in mora, quest'ultimo desunto dalla perdurante e diversificata distribuzione del profitto nel tempo. Sul terzo motivo la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il profitto del reato comprende anche utilità indirette o trasformazioni del denaro illecito e, data la fungibilità del denaro, è possibile il sequestro finalizzato alla confisca diretta di somme rinvenute nel patrimonio dell'indagato anche se accreditate successivamente o transitanti tramite società controllate. Pertanto il nesso causalmente collegabile tra i trasferimenti e il profitto è stato ritenuto sufficiente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il sequestro è ormai esecutivo e il ricorrente non ha dimostrato un interesse specifico alla declaratoria di inefficacia nell'intervallo temporale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e rimangono ferme le statuizioni di sequestro.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Permette il sequestro preventivo quale cautela per futuro procedimento di confisca diretta; applicato per sequestrare le somme ritenute profitto del reato.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di motivazione sull'urgenza (periculum in mora) per le misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere motivazionale per il riesame senza richiedere una motivazione rafforzata.
art. 240 cod. pen.
Definisce il concetto di profitto del reato ai fini della confisca; la Corte ha seguito l'interpretazione estensiva delle Sezioni Unite che include utilità indirette o trasformazioni del denaro illecito.
art. 322-ter cod. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza di riferimento sull'istituto della confisca diretta e sul concetto di profitto, applicata per giustificare il sequestro di beni anche se derivanti indirettamente dal reato.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regola l'appello per le misure cautelari e l'attività del tribunale del riesame; il ricorrente ha invocato la sospensione degli effetti dell'ordinanza del riesame, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma sulle efficacia e sospensione delle misure cautelari personali richiamata nella discussione sull'estensione della sospensione anche alle misure reali; la Corte non ha ritenuto sussistente interesse del ricorrente.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma generale sul sequestro preventivo richiamata in relazione ai presupposti per sequestrare beni ritenuti profitto del reato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta può riguardare anche somme che hanno transitato attraverso società controllate o che sono state trasformate in altri beni: la nozione di profitto è ampia e comprende utilità indirette se causalmente ricollegabili al reato.
- Per il denaro vale il principio di fungibilità: non è necessario dimostrare l'origine illecita di ogni specifica giacenza sul conto per procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta, purché sussistano elementi indiziari concreti che colleghino l'incremento patrimoniale all'attività delittuosa.
- Il Tribunale del riesame non è tenuto a una 'motivazione rafforzata' come quella richiesta per riformare sentenze assolutorie; è però necessario che la decisione sia logica e non apparente e che affronti, anche implicitamente, gli argomenti rilevanti del giudice di primo grado.
- Il periculum in mora può essere desunto da modalità durevoli e diversificate di dispersione del profitto (es. trasferimenti ripetuti e frammentati su più canali), non soltanto da prelievi in contanti.
- Chi impugna l'ordine di sequestro su base di sospensione dell'efficacia (art. 310 e 322-bis) deve dimostrare un interesse concreto alla declaratoria di inefficacia nel periodo intercorrente: l'assenza di tale interesse rende il motivo inammissibile.
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