Cassazione Penale, Sentenza n. 25652/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi deducono plurime censure. Cerutti: 1) illegittimità della conferma della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) dopo la rideterminazione della pena a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni; 2) vizio di consenso al "concordato" per presunta costrizione a sottoscriverlo; 3) errata qualificazione dei fatti e mancata prova della sua qualità di amministratore di fatto delle società Colmet e MCF. Larocca: 1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'esistenza di una "locale" di 'ndrangheta autonoma o collegata alla casa madre calabrese; 2) carenze probatorie circa il concorso nei reati fine (estorsione, reati ai capi 4-7-8); 3) insufficiente prova della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi di dosimetria. Micalizzi: 1) insufficiente prova del dolo per i reati previsti dagli artt. 512-bis (capi 4-7) e della sua concreta gestione amministrativa delle società (mera veste di prestanome); 2) contestazione della qualificazione come appropriazione indebita (capo 8) anziché mero inadempimento contrattuale; 3) censura della qualificazione aggravante ex art. 416-bis.1 quanto all'estorsione (capo 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: per Cerutti ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) disponendone l'eliminazione; gli altri motivi del suo ricorso sono stati dichiarati inammissibili. Per Larocca la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. riferita al reato contestato al capo 8) (appropriazione indebita), rimettendo la valutazione a diversa Sezione della Corte d'appello; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per Micalizzi la Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio le statuizioni relative al capo 4) e ha disposto l'annullamento limitato all'aggravante ex art. 416-bis.1 contestata nel capo 8), rinviando anche su questi punti ad altra Sezione della Corte d'appello; il motivo relativo al capo 8) (appropriazione) è stato invece dichiarato inammissibile. In generale molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici o attinenti a questioni rinunciate con il concordato; altri sono stati ritenuti fondati per carenze motivazionali o per mancanza di spiegazione del nesso tra vantaggio patrimoniale e agevolazione dell'associazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la sussistenza dell'associazione e del nesso di collegamento tra "locale" e casa madre, confermando in gran parte la valutazione di merito salvo specifiche criticità sulla prova dell'aggravante per taluni reati.
art. 416-bis, comma 1 (c.d. aggravante 416-bis.1) cod. pen.
L'aggravante consistente nella finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa richiede che il vantaggio patrimoniale sia dimostrato come finalizzato anche al rafforzamento del sodalizio; la Cassazione ha ritenuto che tale nesso non fosse adeguatamente spiegato per il capo 8) e ha annullato con rinvio.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; citata tra i reati contestati, la sua qualificazione e il relativo dolo sono stati oggetto di censura difensiva ma la Corte ha ritenuto inammissibili molte delle censure generiche.
art. 512-bis cod. pen.
Norma relativa a frodi o reati informatici/finalità connesse (come contestata nei capi 4-7); i ricorsi hanno impugnato il dolo e la responsabilità, con parziale accoglimento per questioni di motivazione e rinvio per nuovo giudizio su alcuni capi.
art. 646 cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita; contestata in capo 8, la Cassazione ha rilevato carenze probatorie circa il collegamento tra l'incremento patrimoniale e l'agevolazione del sodalizio mafioso e ha annullato con rinvio l'applicazione dell'aggravante per tal capo.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei motivi inammissibili relativi al concordato: la Corte ricorda che alcune doglianze (es. condizioni di proscioglimento ex art.129) sono inammissibili se riguardano questioni su cui si è rinunciato o accordato il concordato.
Massime di principio
- La possibilità di impugnare un concordato in appello è molto limitata: in cassazione sono ammissibili solo censure specifiche sulla formazione della volontà di accesso al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice; questioni generiche o motivi rinunciati sono inammissibili.
- Se la pena definitiva, dopo rideterminazione concordata, scende sotto la soglia che giustificherebbe una pena accessoria, la conferma di tale pena accessoria è illegittima e va eliminata (annullamento senza rinvio della parte accessoria).
- Per il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1, non è sufficiente provare un semplice vantaggio patrimoniale: occorre spiegare con motivazione adeguata il nesso tra l'incremento patrimoniale e la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa.
- Le doglianze generiche che sollevano la necessità di una diversa valutazione complessiva delle prove (esaminare singoli elementi separatamente per prospettare una diversa conclusione) sono spesso dichiarate inammissibili; i ricorsi devono indicare censure specifiche e ben fondate sulla motivazione impugnata.
- Quando la Corte di merito non motiva adeguatamente punti decisivi (ad es. perché un imputato fosse consapevole delle finalità illecite di una società ovvero della destinazione patrimoniale), la Cassazione può annullare con rinvio per consentire ai giudici di merito di compiere una nuova e puntuale motivazione.
- L'accertamento del carattere mafioso di una 'locale' collegata a una casa madre richiede o la dimostrazione di autonoma capacità intimidatoria nella realtà locale o, se si adotta l'impostazione del mero collegamento funzionale, prove chiare del rapporto organico e funzionale con la casa madre; l'assenza di spiegazione del rapporto può portare a censure fondate.
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