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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 362/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colosi impugnava la sentenza della Corte militare d'appello che, con parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva: dichiarato non doversi procedere per una parte della condotta (riqualificata come ingiuria ex art. 226 c.p. mil. pace), confermato la responsabilità per disobbedienza aggravata (capo a) e per insubordinazione con ingiuria aggravata (capo b), e rideterminato la pena complessiva. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo (i) che la seconda frase ingiuriosa non fosse collegabile al servizio militare ma fosse parte dello stesso contesto estraneo al servizio, (ii) carenza dell'elemento soggettivo in relazione al reato di insubordinazione, (iii) vizi probatori e contraddizioni sulle dichiarazioni dei testi in relazione al capo a), e (iv) mancato riconoscimento della continuazione tra i capi a) e b).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza dei fatti e la loro rilevanza penale, confermando che la seconda frase ingiuriosa ("il tuo grado te lo puoi mettere nel culo") era sufficientemente collegata alla disciplina e al servizio perché pronunciata in risposta al richiamo gerarchico del superiore; la prima parte delle espressioni è stata correttamente riqualificata come ingiuria ex art. 226 c.p. mil. pace. Sono stati ritenuti infondati i motivi sulla motivazione, sull'elemento soggettivo e sulla continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 226 cod. pen. mil. pace

    Norma usata per qualificare la prima parte della condotta come ingiuria commessa per cause estranee al servizio; la Corte ha ritenuto che quelle espressioni fossero scollegate dall'ambito disciplinare militare.

  • art. 189 cod. pen. mil. pace

    Prevede il reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria; la Corte ha ritenuto applicabile alla seconda frase perché pronunciata in relazione al richiamo gerarchico e quindi collegata alla disciplina e al servizio.

  • art. 199 cod. pen. mil. pace

    Esclude l'applicabilità dell'art. 189 quando il fatto è commesso "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare"; la Corte ha interpretato la norma in senso dinamico: rileva il nesso tra la situazione dell'autore e il servizio, non solo la condizione formale dell'offeso.

  • artt. 173 e 47 n. 2 cod. pen. mil. pace

    Norme richiamate in relazione al reato di disobbedienza aggravata (capo a); la sentenza d'appello aveva confermato la declaratoria di responsabilità per tale fattispecie.

  • art. 43 cod. pen. e art. 47 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla discussione sull'elemento soggettivo; la Corte ha ricordato che le condotte sono punite a titolo di dolo generico e che il dolo è desumibile dalla veemenza e reiterazione delle ingiurie.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma evocata in relazione alla questione della continuazione; il ricorso non ha prospettato adeguatamente gli elementi per il riconoscimento della continuazione fra i reati.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sul motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, richiedendo la dimostrazione di un "ragionevole dubbio" o di carenze logiche manifeste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, applicata con il rigetto del ricorso.

  • D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 artt. 713, 715, 732

    Richiamati a supporto dell'idea che esistono regole di contegno militare e limiti di comportamento negli spazi militari; la Corte ha considerato rilevante il luogo e le regole interne nella valutazione del nesso con la disciplina.

Massime di principio

  • Per qualificare come insubordinazione con ingiuria è necessario un nesso tra la condotta dell'autore e l'ambito del servizio/disciplinare: non basta che offesa e superiore siano militari, occorre che la condotta sia connessa al servizio o retta da un richiamo gerarchico che la colleghi alla disciplina.
  • La clausola di esclusione ex art. 199 c.p. mil. pace va interpretata in funzione del nesso concreto tra comportamento e servizio, non con riferimento puramente formale al luogo o allo status dell'offeso.
  • Il richiamo formale o il rimprovero da parte del superiore può creare una 'cesura' giuridica che trasforma una prima condotta (anche eventualmente privata o inurbana) in fatto rilevante sotto il profilo disciplinare/penale se la situazione viene trasferita sul piano dei doveri militari.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentito riformulare la valutazione probatoria dei giudici di merito se non si dimostra che la motivazione è manifestamente carente, illogica o omissiva, ovvero che esiste un ragionevole dubbio.
  • Il dolo generico nelle ingiurie e nell'insubordinazione si desume dalla reiterazione, dalla veemenza e dal contesto; le questioni sulla consapevolezza soggettiva sono difficili da sostenere se i fatti materiali non sono contestati.
  • Per la prospettazione della continuazione bisogna offrire argomentazione specifica e confrontarsi con la motivazione di merito: affermazioni generiche e assertive sono inammissibili.

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