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Sentenza

Sentenza n. 5960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del 5 dicembre 2018 del Consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con cui il ricorrente non era stato promosso alla qualifica di dirigente superiore AIB, nonché diniego di riesame e atti di attribuzione degli incarichi ai candidati promossi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al sesto posto nello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore antincendio boschivo, ha contestato l’applicazione dell’art. 14-quater del d.lgs. n. 97 del 2017, introdotto dal d.lgs. n. 127 del 2018 ed entrato in vigore il 21 novembre 2018. Ha dedotto la violazione degli artt. 46, 47, 149 e 150 del d.lgs. n. 217 del 2005 e l’erronea applicazione della normativa sopravvenuta, sostenendo che la procedura fosse già iniziata con l’atto del 26 ottobre 2017 e che dovessero applicarsi i requisiti allora vigenti, tra cui lo svolgimento di incarichi per almeno un anno in almeno tre sedi diverse. Ha inoltre sostenuto di possedere i requisiti di servizio e di anzianità previsti dagli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 217 del 2005. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina transitoria sopravvenuta, in ragione della peculiare situazione del personale AIB proveniente dal Corpo Forestale dello Stato. In appello, il ricorrente ha censurato tale conclusione richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 9/2011 sull’inapplicabilità dello jus superveniens alle procedure concorsuali già in itinere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha precisato che lo scrutinio per la promozione a dirigente superiore disciplinato dagli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 217 del 2005 non costituisce una vera e propria procedura concorsuale bandita, poiché l’Amministrazione individua d’ufficio i primi dirigenti in possesso dei requisiti legali e li sottopone a valutazione. L’atto del 26 ottobre 2017 si limitava ad approvare i criteri di scrutinio e le modalità di aggiornamento del fascicolo personale, senza prevedere candidature, posti disponibili o requisiti di partecipazione. Lo scrutinio conserva invece una propria autonomia funzionale e, poiché la deliberazione finale era stata adottata il 5 dicembre 2018, doveva essere regolato dalla normativa vigente in quel momento, secondo il principio tempus regit actum. Di conseguenza, era applicabile l’art. 14-quater del d.lgs. n. 97 del 2017, che per un quinquennio escludeva l’applicazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 217 del 2005 al personale dei ruoli speciali AIB a esaurimento. La disciplina transitoria era coerente con la particolare vicenda dell’inquadramento, dal 1° gennaio 2017, del personale proveniente dal disciolto Corpo Forestale dello Stato nei ruoli dei Vigili del Fuoco. Il secondo motivo non ha condotto a una diversa conclusione, poiché la deroga normativa rendeva non decisivi i requisiti di carriera previsti dall’art. 150. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 149 d.lgs. n. 217/2005

    La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 203, comma 3, del medesimo decreto.

    La disposizione stabilisce i requisiti ordinari di anzianità e di servizio per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore.

  • art. 150 d.lgs. n. 217/2005

    Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

    La norma disciplina i requisiti di carriera per l’ammissione allo scrutinio, ma la sua applicazione è stata temporaneamente esclusa per il personale AIB dall’art. 14-quater.

  • art. 14-quater d.lgs. n. 97/2017, introdotto dall’art. 9 d.lgs. n. 127/2018

    Le disposizioni dell’articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    La deroga transitoria era applicabile allo scrutinio deciso il 5 dicembre 2018, perché la procedura di scrutinio possiede autonomia funzionale e deve essere regolata dalla normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto finale.

  • artt. 203 e 204 d.lgs. n. 217/2005

    Disciplinano il procedimento di scrutinio e il ruolo della commissione per la progressione in carriera; il procedimento non è una procedura concorsuale fondata su un bando e su candidature individuali, ma un procedimento nel quale l’Amministrazione individua d’ufficio i soggetti in possesso dei requisiti di legge e li sottopone a valutazione.

  • art. 9 d.lgs. n. 127/2018

    Ha introdotto nel d.lgs. n. 97 del 2017 l’art. 14-quater, recante la deroga quinquennale ai requisiti dell’art. 150 per il personale AIB.

  • art. 12 d.lgs. n. 127/2018

    È stato richiamato dall’appellante per sostenere che l’art. 9 non fosse incluso tra le disposizioni retroattive; tale argomento non è stato accolto, poiché il giudice ha ritenuto direttamente applicabile la disciplina vigente al momento dello scrutinio.

Massime di principio

  • Il principio secondo cui le norme sopravvenute non si applicano, di regola, alle procedure concorsuali già bandite non impedisce l’applicazione della disciplina successiva a un autonomo segmento procedimentale dotato di propria autonomia funzionale, quando l’atto decisivo sia adottato dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
  • Lo scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente superiore, nel sistema disciplinato dagli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 217 del 2005, non costituisce una procedura concorsuale bandita quando l’Amministrazione individua d’ufficio i dipendenti da valutare e l’atto iniziale si limita a fissare criteri di scrutinio e modalità di aggiornamento dei fascicoli personali.
  • In uno scrutinio autonomo per la progressione in carriera, i requisiti di partecipazione e le deroghe normative vigenti alla data dell’atto finale devono essere applicati secondo il principio tempus regit actum, anche se l’Amministrazione aveva precedentemente approvato i criteri generali di valutazione.
  • Una norma transitoria specificamente riferita a una categoria di personale interessata da una particolare vicenda di inquadramento può derogare temporaneamente ai requisiti ordinari di carriera, quando la sua applicazione sia coerente con la finalità di rendere concretamente possibile la progressione del personale interessato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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