Sentenza n. 1626/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento del Questore di Vibo Valentia n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 30.03.2021 e notificato alla ricorrente in data 31.03.2021 e successivo provvedimento di rigetto del Prefetto di Vibo Valentia prot. -OMISSIS- notificato il 02.05.2021 a seguito di ricorso gerarchico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Vibo Valentia e successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, sostenendo che i medesimi fatti erano già stati oggetto di querela, processo penale e sentenza di condanna e che, pertanto, la richiesta di ammonimento sarebbe stata preclusa dall'art. 8, comma 1, del d.l. 11/2009, poiché proposta dopo la querela per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza, contestando che il Questore si fosse fondato acriticamente sulle dichiarazioni delle presunte persone offese e che non fosse stato accertato lo stato di grave ansia o paura della presunta vittima. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai soggetti denuncianti e istanti dell'ammonimento, qualificabili come controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che i soggetti che avevano denunciato la ricorrente e richiesto l'ammonimento fossero controinteressati necessari, in quanto vittime dei comportamenti persecutori e titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto, la cui funzione è tutelarne l'incolumità. L'omessa notificazione del ricorso introduttivo nei loro confronti ha quindi impedito la valida instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e non ha consentito la concessione di un termine per l'integrazione, trattandosi di omissione iniziale riguardante tutti i controinteressati. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.l. 11/2009
fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che la richiesta di ammonimento fosse preclusa dopo la proposizione della querela per atti persecutori; il giudice non ha esaminato tale questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati necessari comporta l'inammissibilità del ricorso quando il contraddittorio non sia stato validamente instaurato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata in relazione al rilievo officioso del possibile difetto di contraddittorio e alla possibilità di presentare memorie sulla questione.
art. 612-bis c.p.
La norma individua il reato di atti persecutori cui si riferisce la disciplina dell'ammonimento richiamata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'ammonimento del Questore, la persona che ha denunciato i comportamenti persecutori e ha sollecitato l'adozione della misura riveste la posizione di controinteressato necessario, poiché l'ammonimento è funzionale alla tutela della sua incolumità.
- L'omessa notificazione del ricorso introduttivo a tutti i controinteressati necessari determina l'inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante la concessione di un termine per l'integrazione del contraddittorio quando il contraddittorio sia stato omesso ab origine nei confronti di tutti i controinteressati.
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