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Sentenza

Sentenza n. 1626/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento del Questore di Vibo Valentia n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 30.03.2021 e notificato alla ricorrente in data 31.03.2021 e successivo provvedimento di rigetto del Prefetto di Vibo Valentia prot. -OMISSIS- notificato il 02.05.2021 a seguito di ricorso gerarchico.

Giustizia amministrativa202101264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Vibo Valentia e successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, sostenendo che i medesimi fatti erano già stati oggetto di querela, processo penale e sentenza di condanna e che, pertanto, la richiesta di ammonimento sarebbe stata preclusa dall'art. 8, comma 1, del d.l. 11/2009, poiché proposta dopo la querela per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza, contestando che il Questore si fosse fondato acriticamente sulle dichiarazioni delle presunte persone offese e che non fosse stato accertato lo stato di grave ansia o paura della presunta vittima. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai soggetti denuncianti e istanti dell'ammonimento, qualificabili come controinteressati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che i soggetti che avevano denunciato la ricorrente e richiesto l'ammonimento fossero controinteressati necessari, in quanto vittime dei comportamenti persecutori e titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto, la cui funzione è tutelarne l'incolumità. L'omessa notificazione del ricorso introduttivo nei loro confronti ha quindi impedito la valida instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e non ha consentito la concessione di un termine per l'integrazione, trattandosi di omissione iniziale riguardante tutti i controinteressati. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.l. 11/2009

    fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale

    La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che la richiesta di ammonimento fosse preclusa dopo la proposizione della querela per atti persecutori; il giudice non ha esaminato tale questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati necessari comporta l'inammissibilità del ricorso quando il contraddittorio non sia stato validamente instaurato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata in relazione al rilievo officioso del possibile difetto di contraddittorio e alla possibilità di presentare memorie sulla questione.

  • art. 612-bis c.p.

    La norma individua il reato di atti persecutori cui si riferisce la disciplina dell'ammonimento richiamata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'ammonimento del Questore, la persona che ha denunciato i comportamenti persecutori e ha sollecitato l'adozione della misura riveste la posizione di controinteressato necessario, poiché l'ammonimento è funzionale alla tutela della sua incolumità.
  • L'omessa notificazione del ricorso introduttivo a tutti i controinteressati necessari determina l'inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante la concessione di un termine per l'integrazione del contraddittorio quando il contraddittorio sia stato omesso ab origine nei confronti di tutti i controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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