Sentenza n. 9716/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - dell'articolo 3 rubricato “Limiti dimensionali degli atti processuali di parte” del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 recante la “Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo” nella parte in cui, alla luce dell'articolo 13 ter dell'allegato 2 al c.p.a., prevede che il giudicante non è tenuto a esaminare le questioni trattate nelle pagine che fuoriescano da quelle stabilite sulla base dei limiti fissati (allegato 1); - dell'articolo 8 rubricato “Specifiche tecniche” del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 recante la “Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo” nella parte in cui, alla luce dell'articolo 13 ter dell'allegato 2 al c.p.a., prevede che il giudicante non è tenuto a esaminare le questioni trattate nelle pagine che fuoriescano da quelle stabilite sulla base dei limiti fissati; - di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali ancorchè non noti al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 sui criteri di redazione e sui limiti dimensionali degli atti difensivi nel processo amministrativo, nella parte relativa al mancato obbligo del giudice di esaminare le questioni esposte oltre i limiti dimensionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, sostenendo che la disciplina dei limiti dimensionali degli atti processuali, in combinato disposto con l’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato 2 al c.p.a., limiterebbe la libertà degli avvocati nella redazione degli atti e pregiudicherebbe il diritto di difesa. Sono state dedotte la violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990, degli artt. 24 e 111, commi 1 e 2, Cost., nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorrente ha contestato sia la regola secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare le questioni contenute nelle pagine eccedenti i limiti, sia i criteri utilizzati per determinare tali limiti. È stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato 2 al c.p.a., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., assumendo in particolare una disparità di trattamento rispetto al processo civile e il rischio di una pronuncia di inammissibilità per le censure esposte oltre il limite.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità sollevate dalle amministrazioni. Ha ritenuto che la disciplina impugnata costituisca una ragionevole e ponderata attuazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a. e dall’art. 13-ter dell’allegato 2 al c.p.a. Il decreto è stato adottato previa interlocuzione con gli organi e le associazioni interessati e prevede limiti calibrati sul valore e sulla natura della controversia, oltre a numerose esclusioni e a strumenti di deroga mediante istanza motivata. Secondo il TAR, la sinteticità non comprime il diritto di difesa, ma favorisce la chiarezza degli atti, l’intelligibilità della decisione e la ragionevole durata del processo. Il Collegio ha escluso la fondatezza della questione di costituzionalità: l’art. 111 Cost. consente una disciplina regolamentare degli aspetti tecnici del processo quando la legge stabilisca gli elementi essenziali, i presupposti e i limiti del potere normativo secondario; tali condizioni sono soddisfatte dall’art. 13-ter dell’allegato 2 al c.p.a. Ha inoltre ritenuto giustificata la differenza rispetto al processo civile, in ragione della struttura prevalentemente impugnatoria, documentale e talvolta accelerata del processo amministrativo, nonché del rinvio al codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. nei limiti della compatibilità. Il superamento dei limiti dimensionali non determina l’inammissibilità dell’intero atto: comporta soltanto che le parti eccedenti non devono necessariamente essere esaminate dal giudice, il quale conserva comunque la facoltà di valutarle. L’inammissibilità può derivare soltanto dalla mancata attivazione degli strumenti processuali previsti, e il giudice può invitare la parte a riformulare sinteticamente le censure. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, c.p.a.
Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
La chiarezza e la sinteticità costituiscono principi vincolanti della redazione degli atti processuali amministrativi.
art. 13-ter allegato 2 c.p.a.
Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.
La disposizione legittima la fissazione di limiti dimensionali e stabilisce che l’omesso esame delle questioni eccedenti non costituisce motivo di impugnazione; il superamento non determina automaticamente l’inammissibilità dell’intero atto.
art. 5 d.P.C.S. 22 dicembre 2016
Prevede specifiche ipotesi di deroga ai limiti dimensionali degli atti processuali.
art. 6 d.P.C.S. 22 dicembre 2016
Disciplina il procedimento per ottenere l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali mediante istanza motivata.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile opera per quanto non espressamente disciplinato e in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Giustifica l’esistenza di discipline processuali differenziate tra processo amministrativo e processo civile, quando coerenti con la struttura e le esigenze del giudizio amministrativo.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non è leso da limiti dimensionali ragionevoli, elastici e derogabili che favoriscano chiarezza ed effettività della tutela.
art. 111 Cost.
La riserva di legge relativa consente a fonti secondarie di disciplinare gli aspetti tecnici del processo, purché la fonte primaria stabilisca gli elementi essenziali, i presupposti e i limiti del potere regolamentare.
art. 3 Cost.
La differenza tra disciplina del processo amministrativo e processo civile non viola il principio di eguaglianza, essendo giustificata dalla diversa struttura dei due giudizi.
Massime di principio
- La disciplina dei limiti dimensionali degli atti processuali amministrativi è legittima quando attua i principi di chiarezza e sinteticità, è calibrata sul valore e sulla natura della controversia e prevede strumenti effettivi di deroga per le controversie che richiedano una trattazione più ampia.
- Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali amministrativi non comporta, di per sé, l’inammissibilità dell’intero atto: le parti eccedenti non devono essere necessariamente esaminate dal giudice, che conserva la facoltà di valutarle.
- La mancata considerazione delle questioni esposte oltre il limite dimensionale previsto dall’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato 2 al c.p.a. non costituisce motivo di impugnazione.
- La disciplina regolamentare degli aspetti tecnici del processo amministrativo è compatibile con la riserva di legge relativa prevista dall’art. 111 Cost. quando la fonte primaria individua gli elementi essenziali della disciplina, i presupposti e i limiti del potere regolamentare.
- La differenza tra processo amministrativo e processo civile nella disciplina degli atti eccedenti i limiti dimensionali è costituzionalmente giustificata dalla struttura prevalentemente impugnatoria, documentale e talvolta accelerata del processo amministrativo, nonché dal limite di compatibilità del rinvio al codice di procedura civile.
- La sinteticità degli atti processuali, accompagnata da limiti elastici e derogabili, è funzionale alla chiarezza della decisione, alla piena effettività della tutela giurisdizionale, al contraddittorio e alla ragionevole durata del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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