Cassazione Penale, Sentenza n. 33610/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino (23/01/2023) che aveva restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p., ritenendo che l'imputata, dopo le dichiarazioni confessorie rese in dibattimento (ammissione di aver commesso il furto), dovesse essere considerata responsabile del reato di furto eventualmente aggravato e non si potessero restituire gli atti. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale ha omesso di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto da ricettazione a furto e ha effettuato una regressione illegittima del procedimento nonostante la giurisprudenza che consente la riqualificazione tra furto e ricettazione quando, nel capo di imputazione, siano contestati gli elementi storico-fattuali che consentono all'imputato di difendersi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato il principio per cui la riqualificazione del fatto da furto a ricettazione o viceversa non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se nel capo di imputazione sono contenuti, nella loro interezza, gli elementi storico-fattuali che hanno posto l'imputato in condizione di difendersi. La Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza che ha restituito gli atti al P.M. non procedendo alla riqualificazione nonostante le dichiarazioni confessorie dell'imputata che avevano formato oggetto di contraddittorio. Per questi motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
L'art. 521 c.p.p. disciplina la restituzione degli atti al pubblico ministero; la Corte interpreta tale potere come applicabile solo quando dalla ricognizione del materiale istruttorio emerga una reale incompatibilità o eterogeneità tra il fatto contestato e quello emerso in dibattimento, tale da privare l'imputato della possibilità di una effettiva difesa; non è quindi automaticamente applicabile nelle ipotesi di mera riqualificazione fra furto e ricettazione
Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, Scardina (Rv. 275770-01)
Giurisprudenza che afferma come la riqualificazione tra furto e ricettazione non costituisca violazione del principio di correlazione quando nel capo di imputazione sono contestati gli elementi fattuali che consentono la difesa
Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta (Rv. 277403-01)
Conferma il principio secondo cui la semplice riqualificazione non determina di per sé immutazione del fatto se non sussiste eterogeneità sostanziale
Sez. 2, n. 21776 del 23/02/2022, Rocco (non massimata)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale al criterio di verifica della presenza, nel capo di imputazione, degli elementi fattuali essenziali del reato poi ritenuto in sentenza
Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M. (Rv. 260156-01) e Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil (non massimata)
Indicano i casi in cui si verifica l'immutazione del fatto: quando tra le due contestazioni sussiste una reale eterogeneità o incompatibilità sostanziale che determina una trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito e priva l'imputato di una concreta possibilità di difesa
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto tra furto e ricettazione è ammissibile e non viola il principio di correlazione se il capo di imputazione contiene, nella sua interezza, gli elementi storico-fattuali che permettono all'imputato di difendersi rispetto alla nuova qualificazione
- L'art. 521 c.p.p. (restituzione degli atti al P.M.) deve essere usato solo quando la nuova ricostruzione del fatto è radicalmente diversa rispetto a quanto contestato, creando una eterogeneità sostanziale che priva l'imputato di una effettiva difesa; in assenza di ciò, il giudice deve procedere alla riqualificazione
- Dichiarazioni confessorie rese in dibattimento che siano state oggetto di contraddittorio possono costituire base per la riqualificazione del reato da parte del giudice
- Un provvedimento che restituisca gli atti al P.M. pur essendovi elementi che consentono la riqualificazione può essere ritenuto 'abnorme' e annullato senza rinvio
- In giudizi con possibili sovrapposizioni tra diverse fattispecie (es. furto vs ricettazione), l'analisi deve concentrarsi sugli elementi fattuali complessivamente contestati, non esclusivamente sulla denominazione giuridica iniziale dell'accusa
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