Sentenza n. 5770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione terza) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto parzialmente la domanda di accertamento del diritto allo scatto stipendiale del 2,5% previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva a oggetto la domanda dell’ex militare, transitato nei ruoli civili, volta all’accertamento del diritto all’aumento stipendiale del 2,5% previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare, con decorrenza dal maggio 2014 e corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione. L’interessato aveva presentato il 28 aprile 2014 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia già conosciuta dal 28 febbraio 2013. Dopo un primo diniego, l’Amministrazione aveva riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio con decreto del 1° marzo 2017, ma aveva contestualmente rigettato la domanda di equo indennizzo ritenendo tardiva l’istanza. Nel frattempo, l’interessato era stato giudicato non idoneo al servizio attivo e aveva transitato nei ruoli civili. Il TAR aveva ritenuto applicabile il beneficio anche se il riconoscimento era intervenuto dopo il transito, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, individuando tuttavia la decorrenza del beneficio dalla data del decreto del 2017. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo la violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, sul presupposto che la domanda di riconoscimento della causa di servizio fosse stata presentata oltre il termine semestrale di decadenza. L’appellato ha contestato l’appello sostenendo, tra l’altro, che il Ministero non potesse integrare postumamente la motivazione del diniego e che il decreto del 2017, non impugnato, costituisse un atto definitivo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il decreto del 1° marzo 2017 aveva riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio, ma aveva anche espressamente dichiarato tardiva la domanda presentata il 28 aprile 2014, poiché la patologia era conosciuta almeno dal 28 febbraio 2013. Tale decreto, immediatamente lesivo nella parte relativa alla tardività e mai impugnato, è divenuto definitivo e ha stabilizzato la decadenza dell’interessato dai benefici economici connessi al riconoscimento della causa di servizio. Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 è perentorio ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e degli altri benefici economici collegati alla causa di servizio, con la sola eccezione del trattamento pensionistico privilegiato. Lo scatto stipendiale previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare rientra tra tali benefici e, pertanto, non può essere riconosciuto in presenza della decadenza. Il giudice ha escluso che si trattasse di integrazione postuma della motivazione, poiché in primo grado non era stato impugnato uno specifico provvedimento amministrativo né erano stati dedotti vizi della sua motivazione: era stata invece proposta direttamente una domanda di accertamento di un credito lavorativo, rispetto alla quale la tardività costituiva una circostanza impeditiva risultante dagli atti. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato il principio secondo cui il diritto al beneficio dell’art. 1801 sorge soltanto con l’atto formale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avente natura costitutiva; il ritardo procedimentale può essere fatto valere con gli ordinari rimedi contro l’inerzia, ma non consente di retrodatare effetti economici non ancora maturati. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1801 d.lgs. 66/2010
aumento stipendiale del 2,5% previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare
Il beneficio è uno scatto stipendiale connesso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il relativo diritto sorge con l’atto formale di riconoscimento, avente natura costitutiva, ma non può essere riconosciuto se il dipendente è decaduto dai benefici economici per tardività della domanda.
art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001
Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento
Il termine semestrale per la domanda di riconoscimento della causa di servizio è perentorio ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi, salvo il trattamento pensionistico privilegiato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la compensazione delle spese di lite in presenza di eccezionali motivi.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 26 c.p.a. per giustificare la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
art. 3 Cost.
Richiamato nella ricostruzione della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, che ha ritenuto irragionevole subordinare il beneficio alla conclusione del procedimento in costanza di rapporto; tale questione non è tuttavia decisiva per l’esito dell’appello, determinato dalla tardività della domanda.
Massime di principio
- Il termine di sei mesi previsto per la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre, per le patologie a manifestazione progressiva o lungolatente, da quando l’interessato acquisisce, secondo criteri di normalità e con riguardo all’uomo medio, conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’infermità, delle sue conseguenze e della possibile dipendenza da causa di servizio.
- Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 è perentorio ai fini della concessione dell’equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi al riconoscimento della causa di servizio; l’unica eccezione espressa riguarda il trattamento pensionistico privilegiato.
- Un provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio ma dichiara tardiva la domanda e rigetta per tale ragione la richiesta di beneficio economico deve essere tempestivamente impugnato anche nella parte relativa alla decadenza; se non impugnato, diviene definitivo e preclude la successiva domanda giudiziale diretta all’accertamento del beneficio economico.
- Lo scatto stipendiale previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare rientra tra i benefici economici connessi al riconoscimento della causa di servizio e non può essere attribuito quando l’interessato sia decaduto, per tardività della domanda, dai benefici economici collegati.
- Il diritto al beneficio previsto dall’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare sorge soltanto con l’atto formale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avente natura costitutiva; il ritardo nella conclusione del procedimento non consente di retrodatare gli effetti economici a un momento anteriore al perfezionamento del procedimento.
- Quando il giudizio è introdotto come domanda di accertamento di un credito lavorativo, senza impugnazione di uno specifico provvedimento e senza deduzione di vizi motivazionali, l’Amministrazione può opporre come circostanza impeditiva la decadenza risultante da un precedente atto amministrativo definitivo, senza che ciò integri una motivazione postuma del diniego.
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